Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, c.p.p. — nella parte che prevede la custodia cautelare in carcere obbligatoria per l’omicidio volontario — sollevate dal GIP del Tribunale di Brescia e dalla Corte di cassazione. Le questioni erano state sollevate pochi mesi dopo la sentenza n. 265/2010 che aveva già dichiarato la medesima norma incostituzionale per i reati sessuali.

Di cosa si tratta

L’art. 275, comma 3, c.p.p., come modificato dal d.l. n. 11/2009, prevede che per una serie di gravi reati (tra cui l’omicidio volontario) la custodia cautelare in carcere sia obbligatoria in presenza di gravi indizi di colpevolezza, salvo che risultino acquisiti elementi dimostrativi dell’assenza di esigenze cautelari. Due giudici avevano dubitato della costituzionalità di tale regime obbligatorio anche per l’omicidio volontario, richiamando la sentenza n. 265/2010 con cui la Corte aveva già dichiarato analoga presunzione incostituzionale per i reati sessuali.

La questione di legittimità costituzionale

Il GIP del Tribunale di Brescia e la Corte di cassazione hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, c.p.p. (come modificato dall’art. 2 del d.l. n. 11/2009, convertito dalla legge n. 38/2009), in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non fa salva l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure meno afflittive.

La decisione della Corte

La Corte Costituzionale, riuniti i giudizi, ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, c.p.p. La dichiarazione di manifesta inammissibilità non esclude che la medesima questione possa essere riproposta in modo più corretto in futuro.

Il principio

Anche quando la questione di legittimità costituzionale tende ad estendere a nuove fattispecie (come l’omicidio volontario) una pronuncia di incostituzionalità già resa dalla Corte per fattispecie analoghe (reati sessuali, sentenza n. 265/2010), essa deve comunque soddisfare i requisiti di ammissibilità propri del giudizio incidentale; se non li soddisfa, la dichiarazione di manifesta inammissibilità è ineludibile.

Domande e risposte

Cosa aveva deciso la sentenza n. 265/2010 della Corte Costituzionale?

Aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 275, comma 3, c.p.p. nella parte in cui, per i delitti di cui agli artt. 600-bis (primo comma), 609-bis e 609-quater c.p. (reati sessuali), non faceva salva l’ipotesi in cui fossero acquisiti elementi specifici dai quali risultasse che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte con misure meno afflittive della custodia in carcere.

Perché i giudici ritenevano che la stessa logica si applicasse all’omicidio volontario?

Perché le ragioni di incostituzionalità individuate dalla Corte nel 2010 (irragionevolezza della presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia carceraria) erano, a loro avviso, applicabili anche all’omicidio volontario. La Corte aveva affermato che la presunzione assoluta contrasta con il principio di uguaglianza e con la presunzione di non colpevolezza ogni volta che sia possibile escludere, sulla base delle circostanze concrete, l’adeguatezza di misure meno gravose.

Quali sono gli artt. 3, 13 e 27 Cost. come parametri in materia cautelare?

L’art. 3 Cost. tutela il principio di uguaglianza e ragionevolezza; l’art. 13 Cost. garantisce l’inviolabilità della libertà personale, ammettendo restrizioni solo nei casi e modi previsti dalla legge; l’art. 27, secondo comma, Cost. sancisce la presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva. Questi tre parametri sono evocati ogni volta che si contesta una misura cautelare ritenuta eccessivamente restrittiva o automatica.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.