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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 297, comma 3, c.p.p. nella parte in cui non prevede che la regola sulla decorrenza dei termini cautelari si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l’imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato prima dell’adozione della seconda misura. Violati gli artt. 3 e 13, quinto comma, della Costituzione.
Di cosa si tratta
L’art. 297, comma 3, c.p.p. disciplina le cosiddette “contestazioni a catena”: quando un imputato è raggiunto da più ordinanze cautelari per fatti diversi commessi prima della prima ordinanza, i termini di durata della seconda misura devono essere retrodatati alla data della prima, per evitare che artificiose dilazioni dell’autorità giudiziaria prolunghino indebitamente la custodia. Le Sezioni Unite della Cassazione avevano però escluso tale retrodatazione quando sulla prima ordinanza fosse già formato il giudicato prima della seconda misura.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 13, quinto comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui la norma — secondo il “diritto vivente” delle Sezioni Unite — “impedisce la retrodatazione della custodia cautelare nelle ipotesi in cui per i fatti contestati nella prima ordinanza l’imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, prima della adozione della seconda misura”.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 297, comma 3, c.p.p. nella parte in cui — con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi — non prevede che la regola sulla decorrenza dei termini si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l’imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all’adozione della seconda misura. La censura sull’art. 27, secondo comma, Cost. è assorbita.
Il principio
La circostanza che si sia formato un giudicato sui fatti oggetto della prima ordinanza cautelare — evento che dipende da fattori anche casuali, come la scelta di riti alternativi o la mancata impugnazione — non può impedire la retrodatazione dei termini della seconda misura cautelare. Ciò determinerebbe irragionevole disparità di trattamento tra coimputati in situazioni eguali e aprirebbe la via all’elusione dei limiti massimi di durata della custodia cautelare.
Domande e risposte
Cosa sono le “contestazioni a catena”?
Sono la prassi — artificiosa o colpevole — per cui l’autorità giudiziaria emette in momenti successivi più ordinanze cautelari per reati che avrebbe potuto contestare tutti insieme fin dall’inizio, prolungando così la durata complessiva della custodia oltre i limiti massimi di legge.
Perché il giudicato sulla prima ordinanza non può bloccare la retrodatazione?
Perché la formazione del giudicato dipende da circostanze anche casuali (scelta del rito abbreviato, mancata impugnazione) e non da ragioni legate alle esigenze cautelari. Penalizzare chi ha scelto riti alternativi o non ha impugnato la condanna sarebbe irragionevole rispetto a chi si trova in situazione analoga ma ha il processo ancora in corso.
Qual era il “diritto vivente” che la Corte ha censurato?
La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 20780/2009, che aveva affermato la non operatività della retrodatazione quando sulla prima ordinanza si fosse formato il giudicato prima dell’adozione della seconda misura. La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale questa interpretazione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza e ragionevolezza: la disparità; tra coimputati a seconda del giudicato è irragionevole
- Art. 13 della Costituzione — quinto comma: i termini massimi di custodia cautelare devono essere predeterminati dalla legge
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