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La Corte dichiara incostituzionale l’art. 10, comma 1, lettera j), della legge elettorale della Regione Puglia (l.r. n. 2/2005), nella parte in cui, attraverso il meccanismo del «doppio premio di maggioranza», consentiva l’elezione di un numero di consiglieri regionali superiore a quello fissato dallo statuto regionale (70). La disposizione violava l’art. 123 Cost. e lo statuto regionale, che costituisce norma interposta.
Di cosa si tratta
La legge elettorale pugliese n. 2/2005 recepiva la legge statale n. 108/1968 e ne modificava parzialmente le disposizioni sul premio di maggioranza. Il meccanismo di calcolo così risultante consentiva che, assegnando un premio aggiuntivo di seggi alle liste collegate al presidente eletto, il Consiglio regionale si componesse di 78 consiglieri, invece dei 70 previsti dall’art. 24 dello statuto pugliese approvato nel 2004. Undici cittadini avevano impugnato dinanzi al TAR Puglia il verbale di assegnazione dei seggi per le elezioni regionali del 2010, sostenendo che il numero di consiglieri eletti eccedeva quello statutario.
La questione di legittimità costituzionale
La norma impugnata era l’art. 10, comma 1, lettera j), della legge della Regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2. I parametri erano l’art. 123 della Costituzione (statuto regionale) e l’art. 24, comma 1, dello statuto della Regione Puglia (numero di consiglieri fissato a 70). Rimettente: TAR Puglia.
La decisione della Corte
Riuniti gli undici giudizi, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma. L’art. 123 Cost. attribuisce allo statuto regionale la competenza a determinare il numero dei componenti del Consiglio regionale. Quando la legge elettorale, applicando il meccanismo del doppio premio, porta all’elezione di un numero di consiglieri superiore a quello statutario, viola la riserva di competenza dello statuto, che opera come norma interposta rispetto all’art. 123 Cost.
Il principio
Lo statuto regionale, approvato dal Consiglio con legge rinforzata ai sensi dell’art. 123 Cost., fissa il numero dei consiglieri regionali come limite vincolante per il legislatore elettorale. La legge elettorale regionale non può consentire, nemmeno indirettamente tramite premi di maggioranza, l’elezione di un numero di consiglieri superiore a quello statutariamente determinato.
Domande e risposte
Cos’è il «doppio premio di maggioranza»?
Il sistema pugliese prevedeva un premio di seggi aggiuntivi alle liste collegate al presidente eletto, se non avevano già raggiunto la maggioranza assoluta dei seggi. In certi casi questo meccanismo portava il Consiglio a comporsi di più membri di quanti ne prevede lo statuto: per questo era definito «doppio» premio.
Lo statuto regionale può essere modificato dalla legge elettorale?
No. Lo statuto è approvato con procedimento rinforzato (doppia deliberazione a maggioranza assoluta, con eventuale referendum) e ha una forza superiore alla legge elettorale regionale ordinaria. La legge elettorale deve rispettare i limiti numerici fissati dallo statuto.
Quali effetti ha questa sentenza sugli eletti nel 2010?
La sentenza accerta l’incostituzionalità della norma, ma non annulla retroattivamente le elezioni già svoltesi. Gli effetti concreti sulla composizione del Consiglio regionale pugliese dipendono dalla normativa di attuazione e da ulteriori provvedimenti.
Norme collegate
- Art. 123 della Costituzione — statuto regionale: riserva di disciplina dell’organizzazione regionale, incluso il numero dei consiglieri
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