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La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 187-sexies, commi 1 e 2, del Testo Unico della Finanza (d.lgs. n. 58/1998), che prevede la confisca obbligatoria del prodotto, del profitto e dei beni usati per commettere abusi di mercato, anche per equivalente. La questione era stata sollevata dalla Corte d’appello di Torino per asserita sproporzione e irragionevolezza della misura.
Di cosa si tratta
L’art. 187-sexies del TUF prevede che, ogni volta che la CONSOB irroga sanzioni amministrative pecuniarie per abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato, scatti obbligatoriamente anche la confisca del prodotto, del profitto e dei beni utilizzati per l’illecito; se la confisca diretta non è possibile, avviene per equivalente. La Corte d’appello di Torino, investita di un’opposizione a una sanzione CONSOB da 1,8 milioni di euro (più confisca per oltre 20 milioni), aveva sollevato la questione: la confisca obbligatoria e illimitata sarebbe sproporzionata e irragionevole (artt. 3 e 27 Cost.).
La questione di legittimità costituzionale
La norma impugnata era l’art. 187-sexies, commi 1 e 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). I parametri costituzionali erano gli artt. 3 e 27 della Costituzione (ragionevolezza e proporzionalità della sanzione). Rimettente: Corte d’appello di Torino.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile la questione. Il motivo principale è che la Corte d’appello non aveva correttamente circoscritto il petitum: la questione era formulata in modo tale da non consentire alla Corte di adottare una pronuncia di accoglimento con effetti precisi e autoapplicativi. La Corte peraltro non esclude che il tema della proporzionalità della confisca per equivalente negli abusi di mercato possa essere oggetto di futuro scrutinio in caso di corretta formulazione della questione.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale deve essere formulata con precisione: il petitum deve essere chiaro e consentire alla Corte di pronunciarsi in modo da produrre una norma applicabile senza ulteriori interventi normativi. Una questione troppo generica o mal formulata è inammissibile, anche se il tema sottostante è di rilievo costituzionale.
Domande e risposte
Cos’è la confisca per equivalente ex art. 187-sexies TUF?
Quando non è possibile confiscare direttamente i beni utilizzati per l’abuso di mercato o il profitto ottenuto, la legge consente di confiscare beni di valore equivalente. Nella vicenda processuale, la confisca per equivalente ammonterebbe a oltre 19 milioni di euro a fronte di un profitto illecito di circa 1,5 milioni: una sproporzione che la Corte d’appello riteneva irragionevole.
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?
La Corte ha ritenuto che il giudice rimettente non avesse individuato con sufficiente precisione la parte della norma da eliminare o modificare. Senza un petitum chiaro, la Corte non può intervenire senza sostituirsi al legislatore.
Il tema della proporzionalità delle sanzioni amministrative sarà affrontato in futuro?
La sentenza non esclude che la questione possa essere riproposta correttamente. Il tema della compatibilità con il principio di proporzionalità delle sanzioni CONSOB per abusi di mercato è stato successivamente oggetto di pronunce della Corte di Giustizia UE e della stessa Corte costituzionale in anni successivi.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, invocato per la sproporzione della confisca obbligatoria
- Art. 27 della Costituzione — principio di proporzionalità della sanzione, rilevante anche per le sanzioni amministrative
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