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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis T.U. immigrazione, dell’art. 1-ter del d.l. n. 78/2009 (emersione lavoro irregolare) e dell’art. 62-bis d.lgs. n. 274/2000, sollevate dai Giudici di pace di Rivarolo Canavese e Vergato, per difetti motivazionali nelle ordinanze di rimessione.

Di cosa si tratta

I Giudici di pace di Rivarolo Canavese e di Vergato avevano sollevato questioni di legittimità sia sull’art. 10-bis del T.U. immigrazione (reato di ingresso/soggiorno illegale) sia sull’art. 1-ter del d.l. n. 78/2009, che aveva introdotto una procedura di emersione del lavoro irregolare sospendendo i procedimenti penali per art. 10-bis nei confronti di chi aveva presentato domanda. Anche l’art. 62-bis del d.lgs. n. 274/2000 era censurato.

La questione di legittimità costituzionale

Le questioni prospettavano la violazione degli artt. 2, 3, 24, 25, 27 e 97 Cost., con particolare attenzione ai principi di eguaglianza, legalità penale, diritto di difesa e personalità della responsabilità penale.

La decisione della Corte

La Corte riunisce i giudizi e dichiara la manifesta inammissibilità di tutte le questioni, rilevando che le ordinanze di rimessione non soddisfano i requisiti minimi di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.

Il principio

La molteplicità dei parametri costituzionali evocati non supplisce alla necessità di una motivazione specifica e adeguata per ciascun profilo di incostituzionalità; l’ordinanza che si limiti a un’elencazione generica di articoli costituzionali senza argomentazioni specifiche è manifestamente inammissibile.

Domande e risposte

Cosa prevedeva la procedura di emersione del lavoro irregolare del 2009?

L’art. 1-ter del d.l. n. 78/2009 (c.d. «decreto anticrisi») consentiva ai datori di lavoro di denunciare i propri lavoratori irregolari pagando un contributo forfettario, con conseguente sospensione dei procedimenti penali per il reato di cui all’art. 10-bis T.U. immigrazione nei confronti degli stranieri che avevano presentato domanda.

L’emersione del lavoro irregolare blocca sempre il processo penale?

Solo per i reati direttamente collegati all’ingresso e soggiorno irregolare. La sospensione del procedimento per art. 10-bis era condizionata alla presentazione della domanda e all’esito positivo della procedura di regolarizzazione.

I Giudici di pace sono competenti sui reati di immigrazione clandestina?

Sì, il reato di cui all’art. 10-bis T.U. immigrazione è punito con un’ammenda (non con pena detentiva) ed è attribuito alla competenza del giudice di pace ai sensi dell’art. 62-bis del d.lgs. n. 274/2000.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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