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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal TAR Lazio sull’obbligo di iscrizione all’albo avvocati come requisito di ammissione al concorso per magistrato ordinario, per difetto di rilevanza delle ordinanze di rimessione.

Di cosa si tratta

Il decreto legislativo n. 160/2006 (come modificato dalla legge n. 111/2007) prevede tra i requisiti di ammissione al concorso per esami a posti di magistrato ordinario l’iscrizione all’albo degli avvocati. Alcuni candidati che avevano superato l’esame di abilitazione forense ma non si erano ancora iscritti all’albo avevano impugnato il bando di concorso davanti al TAR Lazio, sostenendo che il requisito fosse discriminatorio. Il TAR aveva sollevato questione di legittimità costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR per il Lazio (sede di Roma) ha sollevato con tre ordinanze questione in riferimento agli artt. 3, 51 e 104, primo comma, della Costituzione, contestando l’art. 2, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 160/2006, nella parte in cui richiedeva l’iscrizione all’albo avvocati (e non solo il superamento dell’esame di abilitazione) come requisito di ammissione al concorso per magistrato.

La decisione della Corte

La Corte ha riunito i tre giudizi e dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Il rimettente non aveva dimostrato la rilevanza delle questioni nel giudizio principale: i ricorrenti avevano impugnato il bando di concorso, ma non aveva dedotto in modo sufficiente che il requisito controverso fosse effettivamente applicabile alla loro situazione specifica.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando il giudice rimettente non dimostra in modo adeguato che la norma censurata è effettivamente applicabile al caso concreto e che la sua eventuale dichiarazione di illegittimità inciderebbe sull’esito del giudizio a quo.

Domande e risposte

Perché la legge richiedeva l’iscrizione all’albo e non solo l’abilitazione forense?

La legge n. 111/2007 ha modificato i requisiti per valorizzare l’esperienza professionale effettivamente svolta: l’iscrizione all’albo presuppone che l’avvocato eserciti (o abbia esercitato) la professione, non solo che abbia superato un esame. Il legislatore ha ritenuto che chi esercita la professione forense abbia una preparazione più utile per la funzione giurisdizionale.

I candidati abilitati ma non iscritti all’albo erano esclusi dal concorso?

Sì, secondo la lettera del bando impugnato. Questo è il punto contestato dai ricorrenti, che sostenevano la discriminazione rispetto a chi, pur avendo conseguito l’abilitazione, non aveva ancora (o non aveva potuto) procedere all’iscrizione.

La questione è stata poi affrontata nel merito da altre pronunce?

La Corte non si è pronunciata nel merito in questo giudizio. Eventuali successive questioni sollevate da giudici con motivazione più adeguata sulla rilevanza avrebbero potuto portare a una pronuncia di merito; la Corte non esclude che la questione possa essere riproposta.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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