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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sull’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998 (reato di ingresso e soggiorno irregolare), sollevate dai Giudici di pace di Vigevano, Orvieto e Sondrio, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza e difetto di rilevanza.
Di cosa si tratta
L’art. 10-bis del Testo unico immigrazione, introdotto dalla l. n. 94/2009, sanziona penalmente l’ingresso e il soggiorno irregolare dello straniero. Più giudici di pace avevano dubitato della legittimità di questa fattispecie, ritenendola irragionevole rispetto alle esigenze dell’immigrazione irregolare e in contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale.
La questione di legittimità costituzionale
I Giudici di pace di Vigevano (r.o. n. 307/2010), Orvieto (r.o. n. 310/2010) e Sondrio (r.o. n. 398/2010) hanno impugnato l’art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 25, secondo e terzo comma, 27, 97, 111 e 117, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte riunisce i giudizi e dichiara tutte le questioni manifestamente inammissibili, rilevando che le ordinanze di rimessione difettano di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza e che alcune questioni sono prive di rilevanza nel giudizio principale. La Corte aveva già più volte deciso in modo analogo su questioni identiche o assimilabili.
Il principio
Il giudice rimettente deve motivare adeguatamente sia sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo sia sulla non manifesta infondatezza, illustrando le ragioni per cui ritiene plausibile la violazione dei parametri costituzionali invocati. L’ordinanza che si limita a enunciare i parametri senza argomentarli è inammissibile.
Domande e risposte
Il reato di ingresso irregolare di cui all’art. 10-bis T.U. immigrazione è costituzionalmente legittimo?
La Corte non si è pronunciata nel merito in questa ordinanza per ragioni processuali. Tuttavia, in altri giudizi analoghi (cfr. ord. n. 144/2011) ha dichiarato la manifesta infondatezza di questioni simili, ritenendo che la norma non punisca una condizione personale ma una condotta specifica.
Perché le ordinanze di rimessione erano insufficienti?
Perché i giudici rimettenti non avevano illustrato con sufficiente chiarezza come la pronuncia di illegittimità avrebbe inciso concretamente sui procedimenti in corso, né avevano argomentato in modo specifico le ragioni della plausibile incostituzionalità della norma.
Cosa deve contenere un’ordinanza di rimessione valida?
L’ordinanza deve: (1) descrivere il fatto concreto oggetto del giudizio principale; (2) indicare la norma da applicare di cui si dubita la legittimità; (3) motivare la rilevanza (influenza della decisione sul giudizio principale); (4) motivare la non manifesta infondatezza (argomentare perché la norma potrebbe essere incostituzionale).
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza e di eguaglianza, invocato per la disparità rispetto ad altre fattispecie di immigrazione
- Art. 25 della Costituzione — Principio di legalità penale e divieto di responsabilità per condizioni personali
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