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La Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, c.p.p. (custodia cautelare obbligatoria) in relazione al reato di prostituzione minorile, avendo già dichiarato l’illegittimità della norma con la sentenza n. 265/2010, che aveva eliminato la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere.
Di cosa si tratta
L’art. 275, comma 3, c.p.p., come modificato dal d.l. n. 11/2009, prevedeva che per alcuni reati gravi — tra cui la prostituzione minorile (art. 600-bis, primo comma, c.p.) — fosse applicata automaticamente la custodia cautelare in carcere, senza possibilità di sostituirla con misure meno afflittive come gli arresti domiciliari. Il Tribunale del riesame di Torino aveva dubitato della legittimità di tale presunzione assoluta.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Torino, sezione per il riesame, aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 13, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui la norma non consentiva di sostituire la custodia in carcere con gli arresti domiciliari per il reato di cui all’art. 600-bis, primo comma, c.p.
La decisione della Corte
La Corte rileva che, successivamente all’ordinanza di rimessione, con la sentenza n. 265/2010 essa aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma censurata, trasformando la presunzione assoluta in presunzione relativa, superabile da specifici elementi concreti che attestino la sufficienza di misure meno gravose. La questione è pertanto priva di oggetto.
Il principio
La presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere — estesa a delitti di natura diversa da quelli di criminalità organizzata — è incompatibile con gli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione. Essa deve essere sostituita da una presunzione relativa, superabile da elementi specifici del caso concreto (principio affermato nella sent. n. 265/2010).
Domande e risposte
Cos’è la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere?
È la previsione per cui, per determinati reati, il giudice è obbligato ad applicare la misura della custodia in carcere senza poter valutare se, nel caso concreto, misure meno restrittive (come gli arresti domiciliari) sarebbero sufficienti a soddisfare le esigenze cautelari.
Con la sentenza n. 265/2010 la norma è stata eliminata?
No. La Corte ha trasformato la presunzione da assoluta a relativa: il giudice deve applicare la custodia in carcere come regola generale, ma può derogare se acquisisce elementi specifici e concreti dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure diverse e meno gravose.
Cosa significa «cessata materia del contendere» in una questione di legittimità?
Significa che la questione non ha più oggetto perché la norma impugnata è già stata rimossa o modificata dall’ordinamento (per effetto di una precedente pronuncia della Corte o di un intervento legislativo), rendendo inutile una nuova pronuncia.
Norme collegate
- Art. 13 della Costituzione — Libertà personale e sua inviolabilità, referente fondamentale del regime cautelare
- Art. 27 della Costituzione — Presunzione di non colpevolezza e finalità rieducativa della pena
- Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza, violato dall’ingiustificata parificazione a reati di stampo mafioso
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.