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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 61, n. 11-bis, del codice penale (aggravante della clandestinità), sollevate dal Tribunale di Agrigento e dal Tribunale di Latina. Nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza n. 249/2010 della Corte stessa, che aveva già dichiarato incostituzionale tale aggravante: i giudici rimettenti avrebbero dovuto prendere atto di questa pronuncia.
Di cosa si tratta
L’art. 61, n. 11-bis, del codice penale, introdotto dalla legge n. 125/2008 (pacchetto sicurezza), prevedeva un’aggravante per i reati commessi da stranieri in posizione di soggiorno irregolare nel territorio italiano. Tre tribunali (Agrigento e Latina) avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale di tale aggravante, censurando la presunzione di pericolosità automatica fondata sul solo status di irregolare, ritenuta in contrasto con i principi di offensività, uguaglianza e rieducazione della pena.
La questione di legittimità costituzionale
I Tribunali di Agrigento (con due ordinanze del 3 marzo 2010) e di Latina (con ordinanza del 27 aprile 2010) hanno sollevato questioni di legittimità dell’art. 61, n. 11-bis, cod. pen., in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, per violazione dei principi di offensività del fatto penale, uguaglianza e rieducazione della pena.
La decisione della Corte
La Corte dichiara le questioni manifestamente inammissibili. Con la sentenza n. 249 del 2010, la Corte aveva già dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 61, n. 11-bis, cod. pen. I giudici rimettenti, invece di prendere atto di tale pronuncia e applicarla direttamente nei giudizi pendenti, avevano presentato nuove ordinanze di rimessione senza considerare questo ius superveniens. Le questioni sono quindi inammissibili.
Il principio
Quando la Corte costituzionale ha già dichiarato incostituzionale la norma oggetto di una nuova ordinanza di rimessione, il giudice non deve sollevare una nuova questione davanti alla Corte, ma deve applicare direttamente la pronuncia già emessa, non applicando la norma dichiarata incostituzionale nel giudizio principale. La rimessione di una questione già decisa è inammissibile.
Domande e risposte
Cos’era l’aggravante della clandestinità prevista dall’art. 61, n. 11-bis, c.p.?
Si trattava di una circostanza aggravante comune, introdotta nel 2008, che aumentava la pena per qualsiasi reato commesso da uno straniero in posizione di soggiorno irregolare in Italia. L’aggravante operava automaticamente, senza che il giudice potesse valutare la concreta pericolosità dell’imputato.
Perché la Corte aveva dichiarato incostituzionale l’aggravante con la sentenza n. 249/2010?
Perché l’aggravante fondava un automatismo sanzionatorio sulla sola condizione di clandestinità del soggetto, senza alcun nesso con il reato commesso e senza possibilità per il giudice di valutare la concreta offensività del fatto. Ciò violava i principi di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di offensività-rieducazione (art. 27 Cost.).
Come avrebbero dovuto comportarsi i tribunali dopo la sentenza n. 249/2010?
Avrebbero dovuto non applicare la norma già dichiarata incostituzionale nei giudizi davanti a loro pendenti, senza necessità di sollevare una nuova questione di legittimità costituzionale. La sentenza della Corte ha effetti erga omnes e i giudici sono tenuti ad applicarla d’ufficio.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, violato dall’automatismo sanzionatorio basato sullo status di irregolare
- Art. 25 della Costituzione — principio di legalità in materia penale e necessaria offensività del fatto
- Art. 27 della Costituzione — principio di responsabilità personale e finalità rieducativa della pena
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