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La Corte costituzionale, con sentenza n. 134/2012, ha dichiarato la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa a: art. 216, ultimo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare – bancarotta fraudolenta).
Di cosa si tratta
L’art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare (r.d. n. 267/1942) prevede, per il delitto di bancarotta fraudolenta, la pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità di esercitare uffici direttivi per la durata fissa di dieci anni, indipendentemente dall’entità della pena principale inflitta. Più giudici di merito hanno sollevato questione, ritenendo la rigida fissità della pena accessoria in contrasto con i principi di proporzione e finalità rieducativa della pena.
La questione di legittimità costituzionale
La norma impugnata è: art. 216, ultimo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare – bancarotta fraudolenta). Il parametro costituzionale invocato è: artt. 3, 25 secondo comma, 27 terzo comma della Costituzione. Il giudice rimettente: giudici rimettenti (via incidentale).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 216, ultimo comma, del r.d. n. 267/1942.
Il principio
Le questioni relative alla proporzionalità delle pene accessorie fisse devono indicare precisamente il tipo di intervento richiesto alla Corte; quando le soluzioni costituzionalmente adeguate sono molteplici e richiedono valutazioni discrezionali riservate al legislatore, la Corte dichiara l’inammissibilità per discrezionalità legislativa.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare?
Prevede che, a seguito di condanna per bancarotta fraudolenta, si applichino obbligatoriamente le pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di impresa commerciale e dell’incapacità ad esercitare uffici direttivi per la durata fissa di dieci anni.
Perché la rigida fissità della pena è considerata problematica?
Perché non consente al giudice di adeguare la sanzione alla gravità del fatto concreto, ponendosi in potenziale contrasto con i principi di proporzionalità (art. 3 Cost.) e finalità rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.).
La questione è stata poi risolta dalla Corte?
Con successiva sentenza n. 222/2018, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 216, ultimo comma, nella parte in cui imponeva la pena accessoria in misura fissa anziché fino a dieci anni.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro costituzionale citato nella pronuncia
- Art. 25 della Costituzione — parametro costituzionale citato nella pronuncia
- Art. 27 della Costituzione — parametro costituzionale citato nella pronuncia
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