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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione sull’art. 1 del Regio Decreto 267/1942 (legge fallimentare), sollevata in merito alla non fallibilità dell’imprenditore ittico per analogia con quello agricolo. Il rimettente non ha adeguatamente motivato sulla qualifica del soggetto nel giudizio principale.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Torre Annunziata stava decidendo sul fallimento della Cera Fish s.r.l. nel procedimento promosso dall’Amministrazione provinciale di Napoli. L’art. 1 della legge fallimentare esclude dall’applicazione della procedura fallimentare i piccoli imprenditori e — per interpretazione giurisprudenziale — gli imprenditori agricoli. Il rimettente chiedeva se questa esclusione si estendesse anche all’imprenditore ittico.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 1 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nella parte relativa all’esclusione dell’imprenditore agricolo (e per analogia ittico) dalla procedura fallimentare. Parametro: art. 3 Cost. Rimettente: Tribunale di Torre Annunziata.

La decisione della Corte

Inammissibile. Il Tribunale rimettente non ha adeguatamente motivato se la Cera Fish s.r.l. fosse effettivamente un imprenditore ittico (e non commerciale). Senza questa chiarificazione preliminare, la questione di costituzionalità sull’estensione dell’esenzione dalla procedura fallimentare è ipotetica e non concretamente rilevante nel giudizio a quo.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale è rilevante solo se la norma censurata è effettivamente applicabile al caso sottoposto al giudice. Se non è chiaro se il soggetto del giudizio rientri nella categoria contemplata dalla norma censurata, la questione è ipotetica e dunque inammissibile.

Domande e risposte

Gli imprenditori ittici possono fallire?

La legge fallimentare (RD 267/1942) esclude espressamente gli imprenditori agricoli. La giurisprudenza aveva esteso per analogia questa esclusione agli imprenditori ittici, in quanto l’itticoltura è assimilata all’agricoltura. La Corte non ha chiarito il merito perché ha dichiarato inammissibile la questione.

Perché il rimettente non aveva chiarito la qualifica dell’imprenditore?

Il Tribunale aveva sollevato la questione di costituzionalità senza prima verificare se la Cera Fish s.r.l. svolgesse effettivamente attività ittica (e non commercio di pesce acquistato da terzi). Questa verifica preliminare era necessaria per giustificare la rilevanza della questione.

Chi è l’imprenditore agricolo ai fini del fallimento?

La definizione di imprenditore agricolo è contenuta nell’art. 2135 del Codice civile e comprende chi esercita una delle attività elencate (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali, pesca in certi casi). L’esclusione dal fallimento si applica a chi è qualificabile come tale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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