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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 8, co. 1, della legge n. 266/1991 (legge quadro sul volontariato), che esenta le organizzazioni di volontariato dall’imposta ipotecaria e catastale solo per gli atti a titolo gratuito, non per quelli a titolo oneroso. La differenza di trattamento è giustificata dalla diversità delle situazioni.

Di cosa si tratta

La Commissione Tributaria Provinciale di Siena aveva sollevato questione sull’art. 8, co. 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato), nella parte in cui prevede l’esenzione dall’imposta ipotecaria e catastale per gli atti a titolo gratuito a favore delle organizzazioni di volontariato, ma non per gli atti a titolo oneroso. Secondo il rimettente, ciò violava il principio di uguaglianza.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 8, co. 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato), nella parte in cui limita l’esenzione fiscale agli atti a titolo gratuito. Parametro: art. 3 Cost. Rimettente: Commissione Tributaria Provinciale di Siena.

La decisione della Corte

Manifesta infondatezza. La Corte afferma che la distinzione tra atti a titolo gratuito e atti a titolo oneroso è ragionevole nel contesto della disciplina del volontariato. Gli atti gratuiti esprimono appieno la natura solidaristica del volontariato, mentre per gli atti onerosi la situazione è diversa e la discrezionalità del legislatore di non estendere il beneficio è giustificata.

Il principio

Il legislatore ha ampia discrezionalità nel disciplinare i benefici fiscali per il terzo settore. La scelta di limitare l’esenzione ipotecaria e catastale agli atti gratuiti è coerente con la ratio della legge sul volontariato, che valorizza la gratuita prestazione d’opera e i trasferimenti patrimoniali senza corrispettivo. Non è irragionevole distinguere tra atti gratuiti e onerosi ai fini tributari.

Domande e risposte

Cosa sono l’imposta ipotecaria e catastale?

Sono tributi dovuti in occasione di trascrizioni, iscrizioni e annotazioni nei registri immobiliari (imposta ipotecaria) e delle volture catastali (imposta catastale). Si applicano ai trasferimenti immobiliari e ad altri atti soggetti a formalità immobiliari.

Perché il volontariato gode di agevolazioni fiscali?

La legge n. 266/1991 riconosce il valore sociale del volontariato e prevede varie agevolazioni per incentivarlo. Queste agevolazioni sono giustificate dall’interesse pubblico perseguito dalle organizzazioni di volontariato, che operano senza fini di lucro per la solidarietà sociale.

Il terzo settore può beneficiare di esenzioni fiscali per gli atti onerosi?

Dipende dalla specifica normativa. La legge sul volontariato limitava l’esenzione agli atti gratuiti. Successivamente, la riforma del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) ha introdotto una disciplina fiscale più organica per gli enti del terzo settore, ma con logiche diverse.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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