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La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al TAR Friuli-Venezia Giulia, affinché rivalutasse la rilevanza delle questioni sollevate sulla disciplina regionale degli orari degli esercizi commerciali, alla luce della sopravvenuta liberalizzazione statale degli orari e delle chiusure festive e domenicali introdotta dall’art. 31 del d.l. n. 201 del 2011 (decreto «Salva Italia»), che aveva esteso la liberalizzazione a tutti gli esercizi commerciali.
Di cosa si tratta
Un centro commerciale «outlet» del Friuli-Venezia Giulia era stato destinatario di un provvedimento che lo obbligava a presentare comunicazione delle giornate di apertura festiva, ai sensi della normativa regionale sugli orari degli esercizi commerciali. Il TAR aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale sulla normativa regionale, ritenendo che discriminasse irragionevolmente tra esercizi all’interno e all’esterno di centri commerciali.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale di varie norme della legge regionale n. 12 del 2010 in materia di disciplina degli orari degli esercizi commerciali, in riferimento agli artt. 2, 3, 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Giudice rimettente: TAR Friuli-Venezia Giulia.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti perché, nel frattempo, il legislatore statale aveva prima parzialmente liberalizzato (art. 35, comma 6, d.l. n. 98 del 2011) e poi integralmente liberalizzato (art. 31, d.l. n. 201 del 2011, conv. legge n. 214 del 2011) la disciplina degli orari e delle chiusure domenicali e festive di tutti gli esercizi commerciali. Il TAR doveva quindi rivalutare se le questioni fossero ancora rilevanti alla luce del nuovo quadro normativo statale.
Il principio
Quando una sopravvenuta normativa statale modifica il quadro di riferimento che ha determinato la sollevazione della questione di legittimità costituzionale, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché verifichi se la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni persistano alla luce del mutato contesto normativo.
Domande e risposte
Cosa ha cambiato il decreto «Salva Italia» sulla libertà degli orari commerciali?
L’art. 31 del d.l. n. 201 del 2011 ha liberalizzato completamente gli orari di apertura e le giornate di chiusura (comprese domenica e festività) di tutti gli esercizi commerciali in tutto il territorio nazionale, eliminando qualsiasi obbligo di chiusura domenicale o festiva. Tale liberalizzazione ha reso in gran parte superflue le norme regionali restrittive.
Le Regioni possono ancora disciplinare gli orari degli esercizi commerciali?
Dopo la liberalizzazione del 2011, le Regioni non possono più imporre limiti agli orari di apertura o chiusure obbligatorie domenicali e festive, perché ciò contrasterebbe con la normativa statale di liberalizzazione, prevalente in quanto espressione della tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato.
Cosa rende discriminatorio il trattamento tra centri commerciali ed esercizi isolati?
La normativa regionale friulana distingueva gli esercizi situati all’interno dei centri commerciali da quelli «isolati», applicando una disciplina degli orari diversa. Il TAR riteneva che questa distinzione fosse irragionevole e non giustificata dalla diversa tipologia strutturale dell’esercizio, in contrasto con l’art. 3 e l’art. 41 Cost.
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