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La Corte costituzionale ha restituito gli atti al TAR Puglia (sezione di Lecce), che aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sull’art. 13 della legge regionale pugliese n. 21/2009, perché nel frattempo il quadro normativo era mutato e il giudice rimettente doveva rivalutare la rilevanza della questione alla luce del nuovo contesto legislativo.
Di cosa si tratta
Il TAR Puglia, sezione di Lecce, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge reg. Puglia n. 21/2009 (legge di assestamento e variazione al bilancio 2009), in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, su istanza della società Toil S.p.A. Nelle more del giudizio incidentale il quadro normativo era però mutato, rendendo necessaria una nuova valutazione sulla rilevanza della questione nel giudizio principale.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 13 della legge reg. Puglia 12 ottobre 2009, n. 21 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009). Parametri: artt. 3 (principio di eguaglianza) e 41 (libertà di iniziativa economica) della Costituzione. Giudice rimettente: TAR Puglia, sezione di Lecce (r.o. n. 40/2011). Giudice relatore: Gaetano Silvestri.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al TAR Puglia, sezione di Lecce, affinché proceda a una nuova valutazione della rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo, conformemente alla consolidata giurisprudenza in materia (ex plurimis: ord. nn. 326, 296 e 216 del 2011).
Il principio
Quando, nelle more del giudizio incidentale, sopravviene una modifica normativa rilevante, la Corte costituzionale restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza della questione alla luce del nuovo quadro legislativo, prima che la Corte stessa possa pronunciarsi nel merito.
Domande e risposte
Cosa significa «restituzione degli atti» nel giudizio incidentale?
Significa che la Corte non si pronuncia nel merito: rimanda la questione al giudice che l’aveva sollevata, chiedendogli di verificare se — alla luce delle nuove norme sopravvenute — la questione sia ancora rilevante per decidere il caso concreto.
Cosa succede se il giudice ritiene che la questione sia ancora rilevante?
Il giudice rimettente può sollevare nuovamente la questione, aggiornando l’ordinanza di rimessione al nuovo quadro normativo, e la Corte riprende il giudizio di legittimità costituzionale.
Questa ordinanza ha dichiarato incostituzionale la norma pugliese?
No. La restituzione degli atti è una pronuncia di rito: la Corte non ha esaminato il merito della questione né si è pronunciata sulla conformità o meno dell’art. 13 della l.r. n. 21/2009 alla Costituzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza, parametro della questione sollevata dal TAR
- Art. 41 della Costituzione — Libertà di iniziativa economica, parametro della questione sollevata dal TAR
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