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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte che obbliga a tener conto della «remunerazione del capitale investito» nella determinazione della tariffa idrica. Il rimettente (Giudice di pace di Anzio) aveva invocato erroneamente la sentenza n. 26 del 2011 sulla ammissibilità del referendum come prova di illegittimità, senza indicare alcun parametro costituzionale violato.
Di cosa si tratta
Un’utente del servizio idrico integrato aveva convenuto in giudizio la società Acqualatina chiedendo la restituzione dei canoni pagati, ritenuti eccessivi. Il Giudice di pace di Anzio ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma che impone di calcolare la tariffa includendo la voce «adeguatezza della remunerazione del capitale investito», nella convinzione che la Corte avesse già espresso un giudizio negativo su quella norma quando nel 2011 aveva dichiarato ammissibile il referendum abrogativo.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Anzio ha impugnato l’art. 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’ambiente), limitatamente alle parole «dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito». Il rimettente non ha indicato alcun parametro costituzionale specifico, fondando l’asserita non manifesta infondatezza unicamente sul fatto che la Corte costituzionale aveva dichiarato ammissibile il relativo quesito referendario (sentenza n. 26 del 2011).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione per difetto di motivazione circa la non manifesta infondatezza. Il giudice rimettente aveva mutuato erroneamente dall’ammissibilità del referendum un giudizio di incostituzionalità che la Corte non aveva mai espresso: la pronuncia di ammissibilità di un quesito referendario non comporta alcuna valutazione sulla fondatezza di eventuali profili di illegittimità costituzionale della normativa oggetto del referendum. La questione era inoltre inammissibile perché il rimettente non aveva motivato sulla rilevanza e non aveva considerato una possibile incompatibilità con il diritto dell’Unione europea.
Il principio
La dichiarazione di ammissibilità di un quesito referendario abrogativo non implica — e non può implicare — alcun controllo di costituzionalità sulla norma oggetto del referendum. Il giudice rimettente ha l’onere di indicare i parametri costituzionali violati e di motivare la non manifesta infondatezza; l’assenza di tale motivazione determina l’inammissibilità dell’incidente di costituzionalità.
Domande e risposte
Perché il referendum del 2011 sull’acqua pubblica non ha eliminato la norma sulla remunerazione del capitale?
Il referendum abrogativo del giugno 2011 ha eliminato la parte della norma relativa alla remunerazione del capitale. Tuttavia, ciò è avvenuto con effetto successivo alla proposizione di questa questione. L’ammissibilità del referendum, dichiarata dalla Corte nel 2011, non aveva alcun valore di giudizio sull’incostituzionalità della norma.
Cosa significa che una questione è manifestamente inammissibile per difetto di motivazione?
Il giudice che solleva un incidente di costituzionalità deve indicare quali articoli della Costituzione ritiene violati e spiegare le ragioni della non manifesta infondatezza. Se omette questa motivazione, la Corte non può esaminare il merito e dichiara la questione inammissibile per carenza argomentativa.
Cosa stabilisce la tariffa del servizio idrico integrato?
L’art. 154 del Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) stabilisce che la tariffa è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, del costo di gestione delle opere, dei costi di investimento delle infrastrutture e dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito. Il referendum del 2011 ha poi eliminato quest’ultimo criterio.
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