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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 317-bis del codice civile, nella parte in cui non prevede che il decreto del Tribunale per i minorenni che dispone il mantenimento di figli naturali costituisca titolo per iscrivere ipoteca giudiziale. Il giudice rimettente non aveva giurisdizione per sollevare la questione.
Di cosa si tratta
Un genitore di un figlio naturale era stato condannato dal Tribunale per i minorenni di Firenze a versare un contributo economico per il mantenimento del figlio. La Conservatrice dei registri immobiliari di Arezzo aveva iscritto ipoteca giudiziale sul decreto. Il padre aveva presentato reclamo ai sensi degli artt. 2674-bis c.c. e 113-ter disp. att. c.c., sostenendo che il decreto del Tribunale per i minorenni non fosse titolo idoneo a iscrivere ipoteca. Il Tribunale di Arezzo, investito del reclamo, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 317-bis c.c. per disparità di trattamento rispetto ai figli legittimi.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Arezzo, con ordinanza del 23 marzo 2011 (reg. ord. n. 172/2011), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 317-bis del codice civile, in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il decreto del Tribunale per i minorenni contenente un obbligo di mantenimento di figli naturali costituisca titolo per iscrivere ipoteca giudiziale ex art. 2818 c.c.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. Il Tribunale di Arezzo era chiamato a decidere sul reclamo contro l’iscrizione con riserva del Conservatore dei registri immobiliari: tale procedura, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, non è un giudizio nel senso tecnico richiesto dall’art. 23 della legge n. 87/1953 per sollevare questioni incidentali. Il giudice rimettente non aveva, quindi, la legittimazione a sollevare la questione di legittimità costituzionale nel corso di quel procedimento.
Il principio
Solo il giudice che esercita una funzione giurisdizionale in senso proprio, nell’ambito di un giudizio in cui la questione è rilevante ai fini della decisione, è legittimato a sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale. I procedimenti di reclamo avverso il rifiuto o l’iscrizione con riserva da parte del Conservatore dei registri immobiliari non hanno tale natura.
Domande e risposte
L’art. 317-bis del codice civile riguardava i figli naturali?
Sì. L’art. 317-bis c.c. (nella versione vigente all’epoca) disciplinava la potestà genitoriale sui figli naturali riconosciuti. La questione sollevata riguardava la possibilità che i decreti emessi in tale ambito dal Tribunale per i minorenni (in materia di mantenimento) valessero come titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, analogamente ai titoli esecutivi relativi ai figli legittimi.
Cosa è l’iscrizione «con riserva» di un’ipoteca giudiziale?
Il Conservatore dei registri immobiliari può iscrivere un’ipoteca «con riserva» quando ha dubbi sulla validità del titolo presentato, ai sensi dell’art. 2674-bis c.c. L’interessato può fare reclamo al Tribunale ordinario per ottenere che l’iscrizione sia convertita in definitiva o cancellata.
La disparità tra figli legittimi e naturali in materia di ipoteca giudiziale esiste ancora?
Con la riforma della filiazione (d.lgs. n. 154/2013), i figli nati fuori dal matrimonio hanno acquistato lo stesso status giuridico dei figli nati in costanza di matrimonio, con eliminazione formale delle distinzioni. La questione sollevata nel 2011 rifletteva un quadro normativo ormai superato.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro della questione per la disparità di trattamento tra figli
- Art. 30 della Costituzione — tutela dei figli nati fuori del matrimonio
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.