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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 81-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, nella parte in cui impone al giudice di fissare obbligatoriamente il calendario del processo. Le preoccupazioni organizzative del rimettente costituiscono inconvenienti di fatto, non vizi di legittimità costituzionale.

Di cosa si tratta

L’art. 81-bis disp. att. c.p.c., introdotto dal d.l. n. 138 del 2011, impone al giudice civile di fissare sin dall’udienza di prima comparizione un «calendario del processo» con le date delle udienze successive. Il Tribunale di Varese lamentava che tale obbligo, applicato senza considerare i carichi di ruolo dell’ufficio, rendesse impossibile rispettare i termini fissati, determinando l’inutile previsione di udienze la cui data sarebbe poi stata inevitabilmente rinviata, con conseguente violazione dei principi di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.).

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Varese ha impugnato l’art. 81-bis delle disposizioni di attuazione del c.p.c., come modificato dall’art. 1-ter del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con la legge 14 settembre 2011, n. 148, «nella parte in cui prevede che il giudice “fissa” il calendario del processo, così sancendone l’obbligatorietà in ogni caso», in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato entrambe le questioni non fondate. Le difficoltà organizzative degli uffici giudiziari nel rispettare il calendario e il rischio di ricorso disciplinare per il giudice che non lo osservi sono «possibili inconvenienti di fatto concernenti aspetti organizzativi della giustizia, che non toccano profili di legittimità costituzionale». Spetta alla discrezionalità del giudice fissare il calendario in modo ragionevole, e al sistema organizzativo dell’ufficio predisporre le idonee misure.

Il principio

L’obbligo di fissare il calendario del processo civile è uno strumento di programmazione processuale che non viola né il principio di uguaglianza né quello di ragionevole durata del processo. Le difficoltà pratiche derivanti dai carichi di lavoro degli uffici giudiziari sono inconvenienti di fatto che non si traducono in vizi di legittimità costituzionale della norma; vanno affrontati con misure organizzative, non con la caducazione della disposizione.

Domande e risposte

Cosa deve contenere il calendario del processo ex art. 81-bis disp. att. c.p.c.?

Il calendario deve indicare le udienze successive e le relative attività (es. ammissione delle prove, assunzione delle prove, precisazione delle conclusioni, discussione). Le parti possono proporre osservazioni prima della fissazione. Le date possono essere modificate, ma solo per ragioni specifiche e motivate.

Quali conseguenze ha la mancata osservanza del calendario del processo?

L’art. 81-bis, secondo comma, prevede che il mancato rispetto dei termini del calendario, senza giustificato motivo, possa rilevare ai fini della responsabilità disciplinare del magistrato. La Corte ha precisato che l’inosservanza deve essere almeno colposa, rendendo evidente che non si tratta di una responsabilità automatica.

Il calendario del processo è vincolante per le parti?

Sì, anche per le parti. La mancata presentazione all’udienza fissata nel calendario senza giustificato motivo può avere conseguenze processuali, come la dichiarazione di contumacia o l’interruzione del termine di difesa.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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