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La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sull’art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti), che vietava alle SOA di partecipare alle gare d’appalto pubbliche, non riscontrando alcuna disparità; di trattamento irragionevole rispetto ad altri operatori economici in posizione analoga.
Di cosa si tratta
L’art. 40, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) stabiliva che gli organismi di attestazione (SOA — Società Organismi di Attestazione) non potessero partecipare a gare d’appalto e subappalto, né svolgere attività di progettazione, consulenza o direzione lavori. Il TAR Lazio, con tre ordinanze del 13 dicembre 2011, aveva sollevato questioni di legittimità su questo divieto nel giudizio promosso da Rina Services s.p.a. e altri.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Lazio ha impugnato l’art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui vietava alle SOA di partecipare alle gare pubbliche di appalto e subappalto, sostenendo che tale divieto creasse una disparità; di trattamento irragionevole rispetto ad altri soggetti non sottoposti a analoghi divieti.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondata la questione. Il divieto imposto alle SOA non determina una disparità; di trattamento irragionevole: la comparazione è possibile solo con soggetti in posizione analoga, cioè altri organismi che svolgono funzioni di certificazione e attestazione nell’ambito del medesimo mercato. L’esclusione delle SOA dalle gare è funzionale a preservare la loro terzietà; e imparzialità; nell’attestazione della qualificazione dei concorrenti.
Il principio
Il divieto per gli organismi di attestazione (SOA) di partecipare alle gare d’appalto non viola il principio di uguaglianza né la libertà di iniziativa economica: la terzietà; degli organismi certificatori rispetto al mercato che certificano è un interesse pubblico che giustifica razionalmente il divieto.
Domande e risposte
Cosa sono le SOA e quale funzione svolgono?
Le SOA (Società Organismi di Attestazione) sono enti privati autorizzati dall’ANAC a certificare la qualificazione delle imprese di costruzione per la partecipazione agli appalti pubblici. Rilasciano attestati di qualificazione (SOA) che documentano i requisiti tecnici ed economici delle imprese.
Perché le SOA non possono partecipare alle gare che attestano?
Perché sarebbero in conflitto di interessi: se potessero partecipare alle gare pubbliche nello stesso settore in cui attestano i concorrenti, la loro imparzialità; nell’attività; certificatoria risulterebbe compromessa. Il divieto tutela l’integrità del sistema di qualificazione.
La libertà di impresa delle SOA è completamente esclusa?
No: le SOA possono svolgere attività di attestazione e certificazione, che è la loro funzione principale. Il divieto riguarda solo la partecipazione alle gare di appalto e le attività; connesse (progettazione, consulenza, direzione lavori), che potrebbero generare conflitti di interesse.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza: parametro della questione
- Art. 41 della Costituzione — Libertà di iniziativa economica: secondo parametro evocato
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