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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Giudice di pace di Viterbo contro la delibera della Camera dei deputati del 22 settembre 2010, che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni rese dall’on. Berlusconi su Antonio Di Pietro nel corso di un comizio. Il conflitto può proseguire nel merito.

Di cosa si tratta

L’on. Silvio Berlusconi, nel corso di un comizio a Viterbo il 26 marzo 2008, aveva pronunciato frasi ritenute diffamatorie nei confronti di Antonio Di Pietro, contestandogli, tra l’altro, di aver «mandato in galera italiani senza prove». Di Pietro aveva sporto querela per diffamazione e il Giudice di pace di Viterbo aveva trasmesso gli atti alla Camera, che aveva deliberato l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. La Cassazione aveva annullato la successiva sentenza di non punibilità, rinviando al Giudice di pace per valutare l’effettivo nesso funzionale con le attività parlamentari.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Viterbo ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, sostenendo che la delibera di insindacabilità eccedesse la sfera di attribuzioni parlamentare, in quanto le dichiarazioni non costituivano riproduzione sostanziale di atti tipici parlamentari né erano collegate a recenti iniziative parlamentari.

La decisione della Corte

In questa fase preliminare, la Corte dichiara ammissibile il conflitto, riconoscendo la legittimazione del Giudice di pace (organo giurisdizionale in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita) e della Camera dei deputati, nonché l’esistenza della materia di un conflitto rientrante nella propria competenza. Il conflitto proseguirà nel merito con contraddittorio tra le parti.

Il principio

L’insindacabilità parlamentare ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. protegge le dichiarazioni extra moenia del parlamentare solo se sussiste un nesso funzionale con l’attività parlamentare svolta in sede istituzionale. L’eventuale assenza di tale nesso, prospettata dal giudice ricorrente, integra materia idonea a dar luogo a un conflitto di attribuzione tra poteri.

Domande e risposte

Cosa significa «insindacabilità parlamentare» ai sensi dell’art. 68 Cost.?

Significa che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere (penalmente, civilmente o disciplinarmente) delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle funzioni parlamentari.

Quando le dichiarazioni fatte fuori dal Parlamento sono coperte dall’insindacabilità?

Secondo la giurisprudenza costituzionale, solo quando costituiscono riproduzione sostanziale — anche se non letterale — di atti tipici nei quali si estrinsecano le funzioni parlamentari, oppure sono sostanzialmente riproduttive di un’opinione già; espressa in sede parlamentare di recente.

Cosa accadrà nel seguito del giudizio?

La Camera dei deputati sarà notificata del conflitto e potrà costituirsi. La Corte deciderà nel merito se la delibera di insindacabilità era fondata o se ha leso le attribuzioni del Giudice di pace.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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