Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Giudice di pace di Milano sull’art. 51 del codice di procedura civile, nella parte in cui non consentirebbe al giudice di pace di astenersi senza autorizzazione del capo dell’ufficio a causa del proprio sistema retributivo «a cottimo».
Di cosa si tratta
Il Giudice di pace di Milano riteneva di non poter essere imparziale perché il proprio compenso dipende dal numero di cause definite (sistema «a cottimo», art. 11, comma 2, legge n. 374 del 1991: euro 56,81 per ogni processo definito o cancellato dal ruolo). Chiedeva alla Corte di dichiarare incostituzionale l’art. 51 c.p.c. nella parte in cui non gli permetteva di astenersi senza autorizzazione del capo dell’ufficio.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Milano ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 54 secondo comma e 111 secondo comma della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 51, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice di pace — che ritenga di non poter essere o apparire imparziale a causa del proprio trattamento economico fondato sul cottimo — possa astenersi senza autorizzazione del capo dell’ufficio.
La decisione della Corte
Con ordinanza dell’8 maggio 2013, la Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. La motivazione dell’ordinanza di rimessione era ritenuta illogica: anche se la questione fosse accolta e il rimettente potesse astenersi, la controversia sarebbe stata assegnata a un altro giudice di pace nelle medesime condizioni retributive, senza alcun vantaggio per le parti. Il sistema retributivo a cottimo non integra un pregiudizio all’imparzialità rilevante ai sensi dell’art. 51 c.p.c.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando, anche in caso di accoglimento, il risultato pratico sarebbe nullo: se il giudice si astenesse, la causa passerebbe a un collega nella medesima situazione, cosicché la presunta causa di parzialità non verrebbe eliminata. Il trattamento economico dei giudici onorari fondato sul cottimo non costituisce di per sé causa di astensione rilevante ai fini dell’art. 51 c.p.c.
Domande e risposte
Cosa si intende per sistema retributivo «a cottimo» del giudice di pace?
L’art. 11, comma 2, della legge n. 374 del 1991 prevede che i giudici di pace ricevano un’indennità di euro 56,81 per ogni processo da loro assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo. Più cause definiscono, più guadagnano: da qui il termine «cottimo».
Perché il giudice riteneva di non poter essere imparziale?
Doveva decidere un’eccezione di incompetenza: se l’avesse accolta avrebbe ricevuto il compenso di euro 56,81 (causa definita), se l’avesse rigettata non avrebbe ricevuto nulla nella fase incidentale. Riteneva quindi di avere un interesse personale nel decidere.
Perché la Corte ha dichiarato la questione inammissibile?
Perché anche concedendo al giudice di astenersi, la causa sarebbe andata a un altro giudice di pace nella stessa situazione retributiva. L’accoglimento della questione non avrebbe quindi rimosso la pretesa causa di parzialità, rendendo il ricorso privo di utilità concreta.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, evocato come parametro dal giudice rimettente.
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo e requisito del giudice terzo e imparziale, parametro principale della questione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.