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La Corte costituzionale, con sentenza n. 1 del 2013, ha accolto il conflitto di attribuzioni sollevato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano contro la Procura della Repubblica di Palermo. La Corte ha dichiarato che non spettava alla Procura valutare la rilevanza delle intercettazioni di conversazioni del Capo dello Stato captate incidentalmente, né omettere di chiederne l’immediata distruzione al giudice senza contraddittorio e con modalità idonee ad assicurare la segretezza del contenuto.
Di cosa si tratta
Nel corso di un procedimento penale pendente a Palermo, la Procura aveva intercettato, nell’ambito di legittime operazioni di captazione su terzi, alcune conversazioni telefoniche del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. La Procura aveva ritenuto di non dover procedere all’immediata distruzione prevista dall’art. 271, comma 3, del codice di procedura penale, valutando autonomamente l’irrilevanza delle conversazioni ai fini del procedimento. Il Presidente ha sollevato conflitto di attribuzioni sostenendo che l’ordinamento non consente alla Procura di fare valutazioni autonome sulla rilevanza delle conversazioni del Capo dello Stato e di ometterne la distruzione nelle forme previste dalla legge.
La questione di legittimità costituzionale
Il conflitto di attribuzioni, promosso con ricorso depositato il 30 luglio 2012, riguardava l’attività della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nella gestione delle intercettazioni telefoniche captate nell’ambito del procedimento penale n. 11609/08, in relazione agli artt. 90 e 3 della Costituzione e all’art. 7 della legge n. 219 del 1989, nonché all’art. 271 c.p.p. Il ricorrente era il Presidente della Repubblica, assistito dall’Avvocatura generale dello Stato.
La decisione della Corte
Con sentenza del 4 dicembre 2012 (depositata il 15 gennaio 2013), la Corte ha dichiarato: 1) che non spettava alla Procura di Palermo valutare la rilevanza delle intercettazioni di conversazioni del Presidente della Repubblica, operate nell’ambito del procedimento penale n. 11609/08; 2) che non spettava alla stessa Procura omettere di chiedere al giudice l’immediata distruzione della documentazione relativa, ai sensi dell’art. 271, comma 3, c.p.p., senza contraddittorio tra le parti e con modalità idonee ad assicurare la segretezza del contenuto delle conversazioni.
Il principio
Le conversazioni del Presidente della Repubblica intercettate incidentalmente nell’ambito di un procedimento a carico di terzi non possono essere valutate autonomamente dalla Procura sotto il profilo della rilevanza. Spetta al giudice, nell’ambito di un procedimento con contraddittorio idoneo a garantire la segretezza, decidere sull’immediata distruzione di tali conversazioni ai sensi dell’art. 271, comma 3, c.p.p. Il Presidente della Repubblica è titolare di attribuzioni costituzionalmente garantite che impongono una protezione specifica delle proprie comunicazioni.
Domande e risposte
Perché le conversazioni del Presidente della Repubblica godono di una tutela speciale?
La Costituzione attribuisce al Capo dello Stato un ruolo di garanzia dell’unità nazionale e di arbitro super partes. La divulgazione o la valutazione autonoma delle sue conversazioni private da parte della Procura può ledere la sfera di attribuzioni costituzionalmente protette e la sua autorità istituzionale.
L’art. 271, comma 3, c.p.p. si applica in modo diverso per il Presidente della Repubblica?
La Corte ha chiarito che la procedura di distruzione delle intercettazioni irrilevanti o vietate deve svolgersi davanti al giudice, con il contraddittorio tra le parti e con modalità idonee a preservare la segretezza del contenuto; la Procura non può decidere da sola di non utilizzarle senza attivare tale procedura.
Quali conseguenze pratiche ha avuto questa sentenza?
La sentenza ha stabilito che i nastri delle conversazioni del Presidente Napolitano dovevano essere distrutti con le formalità di legge sotto la supervisione del giudice, e ha confermato che la Procura di Palermo aveva ecceduto le proprie attribuzioni non attivando tempestivamente tale procedura.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, invocato come norma-parametro del conflitto unitamente all’art. 90 Cost.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.