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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato estinti i giudizi di legittimità costituzionale promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento sull’art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 225/2010 (proroga di termini e misure di sostegno alle imprese), a seguito del venir meno dell’interesse delle ricorrenti.

Di cosa si tratta

La Provincia autonoma di Bolzano e la Provincia autonoma di Trento avevano impugnato l’art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (convertito dalla legge n. 10/2011), che prorogava alcuni termini previsti da disposizioni legislative e prevedeva misure urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. Le Province ritenevano che alcune di queste proroghe interferissero con le proprie competenze finanziarie e tributarie speciali. Nelle more del giudizio le Province avevano rinunciato ai ricorsi, e la Corte ha preso atto dell’estinzione dei giudizi.

La questione di legittimità costituzionale

Le Province autonome di Bolzano e di Trento avevano promosso separati giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 225/2010, in riferimento alle disposizioni costituzionali e statutarie che garantiscono la loro autonomia finanziaria e tributaria speciale. I ricorsi sono stati poi abbandonati dalle ricorrenti.

La decisione della Corte

La Corte ha riunito i giudizi e ha dichiarato estinti entrambi i giudizi di legittimità costituzionale, per intervenuta rinuncia ai ricorsi da parte delle Province autonome ricorrenti. L’estinzione del giudizio costituzionale è l’effetto processuale della rinuncia al ricorso da parte del soggetto che lo ha proposto.

Il principio

Il giudizio di legittimità costituzionale in via principale può essere dichiarato estinto quando il ricorrente rinuncia al ricorso: si tratta di un atto dispositivo del processo che non implica alcun giudizio nel merito sulla legittimità della norma impugnata e non crea precedenti vincolanti sull’interpretazione della disposizione.

Domande e risposte

Che cosa prevede l’art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 225/2010?

Il d.l. n. 225/2010 era un provvedimento di fine anno che prorogava vari termini legislativi e prevedeva misure urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. Il comma 1-bis era una disposizione introdotta in sede di conversione che aveva impatti sulle autonomie speciali.

Perché le Province autonome hanno rinunciato ai ricorsi?

La rinuncia può essere dettata da varie ragioni: accordi intervenuti con il Governo, modifiche normative sopravvenute che hanno eliminato i profili contestati, o valutazione strategica che il contenzioso non fosse più conveniente perseguire. Il testo della pronuncia non specifica il motivo della rinuncia.

L’estinzione del giudizio significa che la norma era legittima?

No. L’estinzione è una pronuncia di tipo processuale che chiude il giudizio senza entrare nel merito. La norma non viene né dichiarata incostituzionale né confermata come legittima: il giudizio semplicemente non c’è più e la norma rimane in vigore (se non è già stata abrogata o modificata).

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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