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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 189 del codice di procedura civile sollevata dal Tribunale di Milano, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione.

Di cosa si tratta

Il giudice istruttore del Tribunale di Milano aveva dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 189 c.p.c. (che disciplina le domande ai testimoni e le risposte), prospettando un contrasto con i principi di uguaglianza (art. 3 Cost.) e del giusto processo (art. 111 Cost.). La Corte ha esaminato la questione e l’ha dichiarata manifestamente inammissibile, richiamando precedenti ordinanze (n. 136 del 2013 e n. 243 del 2009) che avevano già affrontato questioni analoghe.

La questione di legittimità costituzionale

Il giudice istruttore del Tribunale ordinario di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 189 del codice di procedura civile in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione. La norma impugnata disciplina le modalità di formulazione delle domande ai testimoni e le risposte nel processo civile. Rimettente: giudice istruttore del Tribunale ordinario di Milano.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, richiamando i propri precedenti (ordinanze n. 136 del 2013 e n. 243 del 2009) che avevano già dichiarato analoghe questioni manifestamente inammissibili o manifestamente infondate. La questione non superava il vaglio di ammissibilità necessario per l’esame nel merito.

Il principio

La manifesta inammissibilità può essere pronunciata quando una questione analoga è già stata esaminata e definita dalla Corte con un provvedimento di manifesta inammissibilità o manifesta infondatezza: il rimettente non può riproporre la stessa questione senza addurre argomenti o profili nuovi che giustifichino un riesame.

Domande e risposte

Che cosa disciplina l’art. 189 del codice di procedura civile?

L’art. 189 c.p.c. stabilisce che il presidente formula le domande ai testimoni, e che le parti possono chiedere che vengano formulate domande specifiche. Il testimone risponde oralmente e il giudice può consentire risposta scritta. La norma è connessa alla disciplina dell’assunzione della prova testimoniale nel processo civile.

Perché la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità?

Perché la questione era già stata affrontata in precedenza e la Corte aveva già stabilito che non sussistevano i profili di incostituzionalità prospettati. Il rimettente non aveva apportato elementi nuovi o argomenti diversi rispetto alle questioni già scrutinate.

Qual è la funzione delle ordinanze di manifesta inammissibilità?

Consentono alla Corte di definire rapidamente questioni che presentano macroscopici vizi processuali o che ripropongono temi già decisi, evitando l’apertura di un procedimento in camera di consiglio o in udienza pubblica. Vengono adottate ai sensi dell’art. 26, comma 2, legge n. 87/1953 e dell’art. 9, comma 2, delle norme integrative.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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