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La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sull’art. 657, comma 4, del codice di procedura penale, che consente di computare in detrazione dalla pena solo la custodia cautelare ingiusta subita dopo la commissione del reato per cui si sconta la pena. La limitazione temporale è costituzionalmente legittima perché risponde a precise rationes sistematiche e non è irragionevole.
Di cosa si tratta
Un condannato aveva subito tre anni e tre mesi di custodia cautelare tra il 1983 e il 1986 per reati di criminalità organizzata, poi prosciolto per non aver commesso il fatto. Successivamente, nel 2000, aveva commesso altri reati per cui era stato definitivamente condannato. Chiedeva che il periodo di ingiusta detenzione precedente fosse computato in detrazione dalla nuova pena da scontare, ma la norma consente la detrazione solo per custodia cautelare subita dopo la commissione del reato oggetto della condanna.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Lucera ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 657, comma 4, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 13 primo comma e 27, terzo comma, della Costituzione. Il rimettente riteneva irragionevole e discriminatorio che la possibilità di «compensare» la carcerazione ingiusta con la pena dipendesse dal mero fattore temporale dell’anteriorità o posteriorità del reato rispetto alla custodia ingiusta.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione. La limitazione contenuta nell’art. 657, comma 4, risponde a due rationes logicamente coerenti: da un lato, la preoccupazione che la prospettiva di una «riserva di impunità» (un credito di pena da riscuotere) possa incentivare la commissione di reati; dall’altro, l’impossibilità logico-giuridica di concepire una funzione rieducativa della pena in rapporto a reati che debbano essere ancora commessi. La disparità di trattamento è quindi giustificata e non arbitraria.
Il principio
La detrazione dalla pena della custodia cautelare ingiusta è possibile solo se tale custodia è stata sofferta dopo la commissione del reato per cui si sconta la condanna. Questa limitazione temporale non viola l’art. 3 Cost. perché si fonda su una ratio sistematica: evitare che la prospettiva di «recuperare» un credito di pena precedente costituisca un incentivo a delinquere e garantire che la funzione rieducativa della sanzione operi coerentemente rispetto alla sequenza causale reato-pena.
Domande e risposte
Cosa si intende per «custodia cautelare ingiusta»?
Si tratta del periodo di detenzione preventiva (arresti, custodia cautelare in carcere) subito da chi poi risulta prosciolto o assolto. La legge (legge n. 89/2001 per la riparazione) prevede la possibilità di ottenere un indennizzo economico e, in presenza dei presupposti, la detrazione del periodo dalla pena successiva.
L’art. 657, comma 4, c.p.p. è ancora in vigore?
Sì. La Corte lo ha dichiarato non fondato nella parte in cui viene censurata la condizione temporale (anteriorità del reato rispetto all’ingiusta detenzione). La norma resta quindi applicabile nei termini stabiliti dal legislatore.
La Corte ha escluso anche una pronuncia additiva in via subordinata?
Sì. Il rimettente aveva chiesto in subordine di trasformare la presunzione assoluta in relativa, ma la Corte ha negato anche questo intervento, chiarendo che non si tratta di una presunzione ma della ratio legis stessa, la quale non è arbitraria.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, evocato per la presunta disparità di trattamento
- Art. 13 della Costituzione — Libertà personale, richiamato dal rimettente come favor libertatis
- Art. 27 della Costituzione — Funzione rieducativa della pena, parametro preso in esame dalla Corte
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