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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sull’art. 657, comma 4, del codice di procedura penale, che consente di computare in detrazione dalla pena solo la custodia cautelare ingiusta subita dopo la commissione del reato per cui si sconta la pena. La limitazione temporale è costituzionalmente legittima perché risponde a precise rationes sistematiche e non è irragionevole.

Di cosa si tratta

Un condannato aveva subito tre anni e tre mesi di custodia cautelare tra il 1983 e il 1986 per reati di criminalità organizzata, poi prosciolto per non aver commesso il fatto. Successivamente, nel 2000, aveva commesso altri reati per cui era stato definitivamente condannato. Chiedeva che il periodo di ingiusta detenzione precedente fosse computato in detrazione dalla nuova pena da scontare, ma la norma consente la detrazione solo per custodia cautelare subita dopo la commissione del reato oggetto della condanna.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Lucera ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 657, comma 4, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 13 primo comma e 27, terzo comma, della Costituzione. Il rimettente riteneva irragionevole e discriminatorio che la possibilità di «compensare» la carcerazione ingiusta con la pena dipendesse dal mero fattore temporale dell’anteriorità o posteriorità del reato rispetto alla custodia ingiusta.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondata la questione. La limitazione contenuta nell’art. 657, comma 4, risponde a due rationes logicamente coerenti: da un lato, la preoccupazione che la prospettiva di una «riserva di impunità» (un credito di pena da riscuotere) possa incentivare la commissione di reati; dall’altro, l’impossibilità logico-giuridica di concepire una funzione rieducativa della pena in rapporto a reati che debbano essere ancora commessi. La disparità di trattamento è quindi giustificata e non arbitraria.

Il principio

La detrazione dalla pena della custodia cautelare ingiusta è possibile solo se tale custodia è stata sofferta dopo la commissione del reato per cui si sconta la condanna. Questa limitazione temporale non viola l’art. 3 Cost. perché si fonda su una ratio sistematica: evitare che la prospettiva di «recuperare» un credito di pena precedente costituisca un incentivo a delinquere e garantire che la funzione rieducativa della sanzione operi coerentemente rispetto alla sequenza causale reato-pena.

Domande e risposte

Cosa si intende per «custodia cautelare ingiusta»?

Si tratta del periodo di detenzione preventiva (arresti, custodia cautelare in carcere) subito da chi poi risulta prosciolto o assolto. La legge (legge n. 89/2001 per la riparazione) prevede la possibilità di ottenere un indennizzo economico e, in presenza dei presupposti, la detrazione del periodo dalla pena successiva.

L’art. 657, comma 4, c.p.p. è ancora in vigore?

Sì. La Corte lo ha dichiarato non fondato nella parte in cui viene censurata la condizione temporale (anteriorità del reato rispetto all’ingiusta detenzione). La norma resta quindi applicabile nei termini stabiliti dal legislatore.

La Corte ha escluso anche una pronuncia additiva in via subordinata?

Sì. Il rimettente aveva chiesto in subordine di trasformare la presunzione assoluta in relativa, ma la Corte ha negato anche questo intervento, chiarendo che non si tratta di una presunzione ma della ratio legis stessa, la quale non è arbitraria.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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