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La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni promosso dalla Corte d’appello di Palermo nei confronti del Senato della Repubblica, che aveva deliberato la insindacabilità ai sensi dell’art. 68 comma 1 Cost. delle dichiarazioni del senatore Garraffa in una conferenza stampa.
Di cosa si tratta
Nel corso di un giudizio civile per risarcimento danni, il senatore Costantino Garraffa aveva dichiarato in una conferenza stampa del 3 novembre 2003 di aver ricevuto una minaccia di morte, aggiungendo che la telefonata era arrivata il giorno successivo alla scadenza dell’incarico del commissario Stapino Greco. Il Senato aveva deliberato che si trattasse di opinioni insindacabili ex art. 68 comma 1 Cost., collegandole a una precedente interrogazione parlamentare.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Palermo, giudice rimettente, ha sollevato conflitto di attribuzioni chiedendo di dichiarare che non spettava al Senato di affermare l’insindacabilità delle dichiarazioni, in quanto non sussisteva un «nesso funzionale» tra le dichiarazioni extra moenia e l’attività parlamentare. La pronuncia è un’ordinanza della fase di ammissibilità. Giudice relatore: Giuseppe Frigo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni, riconoscendo: la legittimazione della Corte d’appello di Palermo (organo giurisdizionale indipendente competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere giudiziario); la legittimazione del Senato; l’esistenza di materia di conflitto di attribuzioni rientrante nella propria competenza. Ha disposto la notifica al Senato per proseguire il giudizio nel merito.
Il principio
Per l’ammissibilità del conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, è sufficiente verificare l’esistenza dei requisiti soggettivo (legittimazione delle parti) e oggettivo (lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita), restando impregiudicato ogni ulteriore esame nel merito. Il nesso funzionale tra dichiarazioni extra moenia e attività parlamentare è questione di merito da trattare nel prosieguo.
Domande e risposte
Cos’è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?
L’art. 68 comma 1 Cost. prevede che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La guarentigia copre le dichiarazioni rese nell’esercizio della funzione parlamentare, non qualsiasi dichiarazione del parlamentare.
Quando sussiste il «nesso funzionale» tra dichiarazioni extraparlamentari e funzione?
Secondo la giurisprudenza costituzionale e della CEDU, il nesso funzionale richiede una corrispondenza contenutistica tra l’atto parlamentare (es. interrogazione) e la manifestazione di pensiero extraparlamentare: non basta che i temi siano analoghi, occorre che le dichiarazioni esterne riproducano sostanzialmente il contenuto dell’atto parlamentare.
Chi può promuovere un conflitto di attribuzioni tra poteri?
Ogni organo costituzionale competente a dichiarare definitivamente la propria volontà nell’esercizio delle funzioni costituzionalmente attribuite: Parlamento, Governo, autorità giurisdizionali (incluse le Corti d’appello in sede di appello finale) e altri organi in posizione di indipendenza garantita dalla Costituzione.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità e irrisponsabilità dei parlamentari per opinioni e voti espressi nell’esercizio delle funzioni
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