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La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione sull’art. 322, secondo comma, del codice penale, sollevata dalle Sezioni unite penali della Cassazione in tema di trattamento sanzionatorio dell’offerta o promessa di denaro al consulente tecnico del pubblico ministero.
Di cosa si tratta
Il caso riguardava l’offerta di denaro al consulente tecnico del pubblico ministero per una falsa consulenza. Le Sezioni unite ritenevano che tale condotta fosse punita più gravemente di situazioni analoghe (come la subornazione del perito del giudice), con possibile irragionevole disparità di trattamento.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 322, secondo comma, del codice penale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui per l’offerta o promessa di denaro al consulente tecnico del pubblico ministero prevedeva una pena superiore a quella dell’art. 377, primo comma, in relazione all’art. 373 c.p. Giudice rimettente: la Corte di cassazione, Sezioni unite penali.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione dalle Sezioni unite penali della Cassazione.
Il principio
Quando la questione poggia su una premessa interpretativa o su una richiesta che esorbita dai poteri della Corte — come la rideterminazione delle cornici edittali in materia penale, riservata al legislatore — la pronuncia è di inammissibilità e la norma censurata non viene scrutinata nel merito.
Domande e risposte
Chi aveva sollevato la questione?
Le Sezioni unite penali della Corte di cassazione, nell’ambito di un procedimento penale relativo all’offerta di denaro a un consulente tecnico del pubblico ministero.
Qual era il dubbio di costituzionalità?
Che punire più gravemente l’offerta al consulente tecnico del pubblico ministero rispetto ad analoghe condotte verso il perito del giudice violasse l’art. 3 Cost. per disparità di trattamento.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità?
Che la Corte non valuta nel merito la legittimità della norma, la quale resta in vigore.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Parametro unico della questione: eguaglianza e ragionevolezza del trattamento sanzionatorio.
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