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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione sul reato di atti persecutori (art. 612-bis cod. pen.). Le espressioni usate dalla norma — come «perdurante e grave stato di ansia o di paura» e «abitudini di vita» — sono sufficientemente determinate e non violano il principio di tassatività della legge penale.

Di cosa si tratta

Il reato di atti persecutori, comunemente noto come stalking, punisce condotte reiterate di minaccia o molestia che cagionano alla vittima un grave stato d’ansia o di paura, il timore per la propria incolumità o l’alterazione delle proprie abitudini di vita. Il giudice rimettente lamentava l’eccessiva vaghezza di queste formule.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, aveva sollevato la questione sull’art. 612-bis del codice penale, in riferimento all’art. 25, secondo comma, Cost. (principio di determinatezza della fattispecie penale), lamentando l’indeterminatezza degli elementi del reato.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 612-bis cod. pen.: gli elementi della fattispecie, interpretati alla luce del contesto, sono dotati di sufficiente determinatezza e consentono di individuare con chiarezza le condotte penalmente rilevanti.

Il principio

Il principio di determinatezza della legge penale (art. 25, secondo comma, Cost.) non esige una descrizione assolutamente puntuale di ogni elemento: è sufficiente che le espressioni impiegate, anche se elastiche, siano verificabili e consentano al giudice e ai consociati di individuare la condotta vietata.

Domande e risposte

Quale reato era in discussione?

Il reato di atti persecutori (stalking), previsto dall’art. 612-bis del codice penale.

Che cosa contestava il giudice rimettente?

Riteneva troppo vaghe espressioni come «perdurante e grave stato di ansia o di paura» e «abitudini di vita», con violazione del principio di determinatezza.

Come ha deciso la Corte?

Ha dichiarato la questione non fondata: la norma è sufficientemente determinata e rispetta il principio di tassatività penale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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