Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale dichiara illegittima la norma che assoggettava a tassazione ordinaria i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie entro il periodo d’imposta successivo a quello di riferimento, anziché alla più favorevole tassazione separata prevista per gli arretrati.
Di cosa si tratta
L’art. 39, comma 5, del d.l. n. 98 del 2011 stabiliva che i compensi ai membri delle commissioni tributarie corrisposti entro il periodo d’imposta successivo a quello di riferimento concorressero alla formazione del reddito imponibile secondo le regole ordinarie, con applicazione dell’aliquota massima anche su somme di competenza di annualità precedenti.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Campobasso ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 39, comma 5, del d.l. n. 98 del 2011 in riferimento agli artt. 3, 53 e 104 della Costituzione, riguardo a un giudice che aveva percepito compensi arretrati tassati ad aliquota ordinaria massima.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 39, comma 5, del d.l. n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011.
Il principio
Assoggettare i compensi arretrati a tassazione ordinaria con aliquota massima, anziché alla tassazione separata propria dei redditi maturati in anni precedenti, è irragionevole e contrasta con il principio di capacità contributiva.
Domande e risposte
Quali compensi riguarda la decisione?
I compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie entro il periodo d’imposta successivo a quello di competenza, cioè gli arretrati.
Qual era il problema fiscale?
La norma li faceva concorrere al reddito con tassazione ordinaria e aliquota massima, invece della più favorevole tassazione separata propria degli arretrati.
Quali principi costituzionali rilevano?
La ragionevolezza (art. 3) e la capacità contributiva (art. 53), oltre al richiamo all’art. 104 sull’ordinamento giudiziario.
Norme collegate
- Art. 53 della Costituzione — principio di capacità contributiva: l’imposizione deve essere coerente con l’effettiva capacità economica espressa dagli arretrati.
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, violato dalla disparità di trattamento fiscale degli arretrati.
- Art. 104 della Costituzione — richiamato in relazione allo status e all’ordinamento dei giudici tributari.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.