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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara illegittima la norma che assoggettava a tassazione ordinaria i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie entro il periodo d’imposta successivo a quello di riferimento, anziché alla più favorevole tassazione separata prevista per gli arretrati.

Di cosa si tratta

L’art. 39, comma 5, del d.l. n. 98 del 2011 stabiliva che i compensi ai membri delle commissioni tributarie corrisposti entro il periodo d’imposta successivo a quello di riferimento concorressero alla formazione del reddito imponibile secondo le regole ordinarie, con applicazione dell’aliquota massima anche su somme di competenza di annualità precedenti.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria provinciale di Campobasso ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 39, comma 5, del d.l. n. 98 del 2011 in riferimento agli artt. 3, 53 e 104 della Costituzione, riguardo a un giudice che aveva percepito compensi arretrati tassati ad aliquota ordinaria massima.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 39, comma 5, del d.l. n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011.

Il principio

Assoggettare i compensi arretrati a tassazione ordinaria con aliquota massima, anziché alla tassazione separata propria dei redditi maturati in anni precedenti, è irragionevole e contrasta con il principio di capacità contributiva.

Domande e risposte

Quali compensi riguarda la decisione?

I compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie entro il periodo d’imposta successivo a quello di competenza, cioè gli arretrati.

Qual era il problema fiscale?

La norma li faceva concorrere al reddito con tassazione ordinaria e aliquota massima, invece della più favorevole tassazione separata propria degli arretrati.

Quali principi costituzionali rilevano?

La ragionevolezza (art. 3) e la capacità contributiva (art. 53), oltre al richiamo all’art. 104 sull’ordinamento giudiziario.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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