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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione: la disposizione impugnata sul recesso/esclusione del socio lavoratore di cooperativa non era più in vigore al momento dei fatti, perché sostituita nel 2003, e quindi era inapplicabile al caso da decidere.

Di cosa si tratta

Si discuteva della disciplina applicabile al rapporto del socio lavoratore di cooperativa in caso di esclusione/licenziamento, con riferimento all’art. 5, comma 2, della legge n. 142/2001 e all’art. 2533, terzo comma, del codice civile.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità dell’art. 5, comma 2, ultima parte, della legge n. 142/2001 e dell’art. 2533, terzo comma, cod. civ., in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione per un motivo assorbente: la disposizione impugnata era inapplicabile ratione temporis. Il licenziamento risaliva al 2011, mentre l’art. 5, comma 2, ultima parte, della legge n. 142/2001 non era più in vigore dal 2003, essendo stato sostituito dall’art. 9 della legge n. 30/2003.

Il principio

Il giudice non può sollevare una questione di legittimità su una norma inapplicabile al caso da decidere: difetta in tal caso la rilevanza, presupposto indispensabile del giudizio incidentale.

Domande e risposte

Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

Perché la norma impugnata non era più in vigore al momento dei fatti (2011), essendo stata sostituita nel 2003: era quindi inapplicabile e priva di rilevanza.

Cosa significa inapplicabile ratione temporis?

Significa che la norma, per ragioni di tempo, non poteva trovare applicazione al rapporto oggetto del giudizio, perché già sostituita da una disciplina successiva.

Quale parametro era stato evocato?

L’art. 3 della Costituzione, sul principio di eguaglianza.

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