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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile una questione sollevata dal Tribunale di Savona che, anziché indicare norme censurate e parametri, rinviava integralmente a un’istanza del pubblico ministero nemmeno allegata all’ordinanza.
Di cosa si tratta
Il caso riguarda i requisiti minimi dell’atto con cui un giudice rimette una questione alla Corte costituzionale. Il Tribunale di Savona, in un procedimento penale, aveva sollevato la questione limitandosi a richiamare l’istanza depositata dal pubblico ministero, senza precisare l’oggetto del giudizio né allegare il documento richiamato.
La questione di legittimità costituzionale
L’ordinanza di rimessione non indicava le disposizioni censurate né i parametri costituzionali asseritamente violati, né descriveva la fattispecie concreta o motivava su rilevanza e non manifesta infondatezza. Mancavano così gli elementi essenziali dell’atto introduttivo del giudizio costituzionale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione: una simile carenza degli elementi essenziali ne determina l’inesistenza giuridica e comunque preclude l’esame del merito, non potendo la questione essere motivata, e tantomeno sollevata, per relationem.
Il principio
Il giudice rimettente deve rendere esplicite, nella propria ordinanza, le disposizioni censurate, i parametri costituzionali e le ragioni di rilevanza e non manifesta infondatezza: non è ammesso il rinvio per relationem ad atti di parte, a maggior ragione se non allegati.
Domande e risposte
Che cosa significa sollevare una questione «per relationem»?
Significa motivarla rinviando ad un altro atto, qui l’istanza del pubblico ministero, anziché esporre direttamente nell’ordinanza le ragioni della questione.
Perché non è ammesso?
Perché il giudice rimettente è tenuto a indicare in modo autonomo norme, parametri e motivazione su rilevanza e non manifesta infondatezza; il rinvio ad atti di parte non assolve a questo onere.
Quale conseguenza ne deriva?
La mancanza degli elementi essenziali rende l’ordinanza inidonea a instaurare validamente il giudizio, con conseguente manifesta inammissibilità.
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