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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte d’appello di Palermo contro il Senato, in tema di insindacabilità delle opinioni del senatore Costantino Garraffa. Il ricorso era stato depositato oltre il termine perentorio previsto, con conseguente decadenza.

Di cosa si tratta

Nell’ambito di una causa civile di risarcimento danni, il Senato aveva dichiarato insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., alcune dichiarazioni del senatore Garraffa nei confronti del dott. Stapino Greco. La Corte d’appello di Palermo aveva sollevato conflitto di attribuzione, ritenendo che mancasse il nesso funzionale tra le dichiarazioni e l’attività parlamentare.

La questione di legittimità costituzionale

Il conflitto riguardava l’art. 68, primo comma, della Costituzione, sull’insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle funzioni. La Corte d’appello contestava la delibera con cui il Senato aveva coperto con tale guarentigia le dichiarazioni del senatore, ritenute estranee all’attività parlamentare.

La decisione della Corte

La Corte non è entrata nel merito: il deposito degli atti notificati era avvenuto oltre il termine perentorio di trenta giorni stabilito dalle norme integrative. Trattandosi di termine a pena di decadenza, da cui decorre l’intera catena dei successivi adempimenti, la fase di merito non poteva proseguire e il ricorso è stato dichiarato improcedibile.

Il principio

I termini per la notificazione e il deposito degli atti nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato hanno carattere perentorio e vanno osservati a pena di decadenza. Il loro mancato rispetto impedisce lo svolgimento della fase di merito, indipendentemente dalla fondatezza delle ragioni dedotte.

Domande e risposte

Cos’è l’insindacabilità parlamentare?

È la garanzia, prevista dall’art. 68 Cost., per cui i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni; richiede però un nesso funzionale tra le dichiarazioni e l’attività parlamentare.

Perché il ricorso è stato dichiarato improcedibile?

Perché gli atti notificati sono stati depositati oltre il termine perentorio di trenta giorni: il mancato rispetto comporta decadenza e impedisce alla Corte di esaminare il merito.

Cosa significa «termine perentorio»?

È un termine che deve essere rispettato a pena di decadenza: superarlo fa perdere la possibilità di compiere l’atto, senza che il giudice possa valutarne le ragioni di merito.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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