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La Corte ha esteso il sistema del «prezzo-valore» agli acquisti di immobili abitativi all’asta o in sede di espropriazione forzata. Anche chi compra all’incanto, e non agisce nell’esercizio di attività d’impresa o professionali, può chiedere che le imposte siano calcolate sul valore catastale e non sul prezzo.

Di cosa si tratta

Quando si compra una casa, le imposte di registro, ipotecaria e catastale possono essere calcolate sul valore catastale (rivalutato) anziché sul prezzo: è il meccanismo del «prezzo-valore», vantaggioso per l’acquirente. La legge però non lo prevedeva per chi acquista all’asta o tramite espropriazione forzata.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria provinciale di Grosseto aveva sollevato la questione sull’art. 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005, nella parte in cui non estendeva il sistema del prezzo-valore agli acquisti in sede di espropriazione forzata o di pubblico incanto da parte di privati non imprenditori né professionisti, denunciando la disparità di trattamento.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede la facoltà, per gli acquirenti di immobili abitativi acquisiti all’asta o in espropriazione forzata, e che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, di chiedere che la base imponibile sia determinata sul valore catastale.

Il principio

Non è ragionevole escludere chi acquista all’asta dal beneficio del prezzo-valore riconosciuto agli altri acquirenti privati: la diversità di trattamento, a parità di posizione sostanziale dell’acquirente privato, viola il principio di eguaglianza, salva l’applicazione dei poteri di accertamento dell’amministrazione finanziaria.

Domande e risposte

Chi compra casa all’asta può usare il prezzo-valore?

Sì. Dopo questa sentenza, l’acquirente privato di un immobile abitativo all’asta o in espropriazione forzata può chiedere che le imposte siano calcolate sul valore catastale.

Vale anche per imprese e professionisti?

No. Il beneficio riguarda chi non agisce nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, in linea con la disciplina generale del prezzo-valore.

L’amministrazione finanziaria perde ogni potere di controllo?

No. Resta salva l’applicazione dei poteri di accertamento previsti dalla normativa sulle imposte sui redditi richiamata dalla stessa decisione.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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