Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
Con l’ordinanza n. 204 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il ricorso, chiudendo il giudizio senza esaminare il merito della questione.
Di cosa si tratta
Nei giudizi in via principale (ricorsi diretti tra Stato e Regioni) il processo può concludersi con una declaratoria di improcedibilità quando vengono meno le condizioni per proseguire, ad esempio per il sopravvenuto venir meno della materia del contendere o per il mancato rispetto di adempimenti necessari.
La questione di legittimità costituzionale
Si trattava di un ricorso in via principale per il quale, prima dell’esame del merito, sono sopravvenute le condizioni che ne hanno impedito la prosecuzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile: una decisione di rito che chiude il giudizio senza valutare la fondatezza delle censure.
Il principio
L’improcedibilità del ricorso è un esito processuale che impedisce alla Corte di pronunciarsi sul merito: la questione di legittimità costituzionale non viene esaminata.
Domande e risposte
Cosa significa «ricorso improcedibile»?
Che il giudizio si chiude senza una decisione sul merito, perché sono venute meno le condizioni per proseguirlo.
La norma impugnata è stata giudicata?
No: con l’improcedibilità la Corte non valuta la conformità della norma alla Costituzione.
In che tipo di giudizio si verifica?
Tipicamente nei ricorsi in via principale tra Stato e Regioni, quando viene meno la materia del contendere o un presupposto necessario.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.