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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sulla soglia di punibilità (50.000 euro) del reato di omesso versamento di ritenute certificate. La soglia, più bassa di quella dell’omesso versamento IVA dopo la sentenza n. 80 del 2014, non è irragionevole, perché le due fattispecie non sono comparabili.

Di cosa si tratta

Il reato di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis) scatta oltre i 50.000 euro. Dopo che la sentenza n. 80 del 2014 aveva elevato a 103.291,38 euro la soglia dell’omesso versamento IVA (art. 10-ter) per i fatti anteriori al 17 settembre 2011, vari giudici hanno sostenuto che la stessa soglia più alta dovesse valere anche per le ritenute, trattandosi di fattispecie «gemelle».

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevato dalla Corte d’appello di Milano, dal Tribunale di Verona, dal Tribunale di Forlì e dal GIP del Tribunale di Bergamo, per fatti con importi compresi tra 50.000 e 103.291,38 euro.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni riferite all’art. 3 Cost. (manifestamente inammissibili quelle del GIP di Bergamo e quella sull’art. 24 di Forlì). L’omesso versamento di ritenute e quello dell’IVA non sono comparabili: riguardano tributi diversi e soggetti dai ruoli distinti (il sostituto d’imposta e il contribuente IVA); l’allineamento del 2006 era una scelta legislativa, non costituzionalmente imposta.

Il principio

L’omesso versamento di ritenute certificate e l’omesso versamento dell’IVA sono fattispecie eterogenee, non utilmente comparabili ai fini del principio di eguaglianza: il diverso trattamento delle soglie di punibilità per i fatti anteriori al 17 settembre 2011 rientra nella discrezionalità del legislatore.

Domande e risposte

La soglia per le ritenute è salita a 103.291 euro come per l’IVA?

No: la Corte ha escluso l’estensione automatica, perché le due fattispecie non sono comparabili; la soglia delle ritenute resta quella di legge.

Perché IVA e ritenute non sono equiparabili?

Riguardano tributi diversi e soggetti con ruoli distinti: il sostituto d’imposta, che trattiene somme di terzi, e il contribuente IVA; le certificazioni hanno una rilevanza particolare.

La sentenza n. 80 del 2014 ha effetto sulle ritenute?

No: quella pronuncia riguardava solo l’omesso versamento IVA e non ha «effetti di trascinamento» sulla distinta figura delle ritenute certificate.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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