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Con ordinanza la Corte restituisce gli atti al Tribunale di Nola sulla questione relativa all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 in materia di stupefacenti. Lo ius superveniens impone al giudice di valutare nuovamente rilevanza e non manifesta infondatezza alla luce del quadro normativo modificato.
Di cosa si tratta
L’art. 73, comma 5, del Testo unico sugli stupefacenti (d.P.R. n. 309/1990) disciplina i fatti di lieve entità in materia di sostanze stupefacenti. La disposizione è stata oggetto, nel tempo, di successivi interventi normativi che ne hanno modificato la struttura e il trattamento sanzionatorio.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Nola aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera a), del d.l. n. 146/2013, convertito dalla legge n. 10/2014.
La decisione della Corte
La Corte, con ordinanza, ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Nola, in ragione delle modifiche normative sopravvenute che incidono sulla disposizione censurata.
Il principio
Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, sopravviene una modifica della norma impugnata (ius superveniens), la Corte restituisce gli atti al giudice a quo, perché valuti nuovamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del mutato contesto normativo.
Domande e risposte
Cosa significa «restituzione degli atti»?
La Corte rinvia il fascicolo al giudice che ha sollevato la questione, affinché rivaluti se proporla ancora, tenendo conto delle modifiche normative intervenute nel frattempo.
Perché la Corte non ha deciso nel merito?
Perché dopo l’ordinanza di rimessione la disciplina degli stupefacenti era cambiata: la questione doveva essere riesaminata dal giudice alla luce del nuovo quadro normativo.
Cosa fa ora il Tribunale di Nola?
Verifica se la questione è ancora rilevante e non manifestamente infondata sulla base della normativa aggiornata; in caso affermativo, potrà risollevarla.
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