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La Corte ha dichiarato estinti i processi promossi dalle Province autonome di Bolzano e Trento contro alcune norme della legge di stabilità 2013. Le ricorrenti avevano rinunciato ai ricorsi in attuazione di un accordo con il Governo, e lo Stato aveva accettato le rinunce.
Di cosa si tratta
Le Province autonome di Bolzano e Trento avevano impugnato norme della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) sull’aumento del contributo unificato nei giudizi amministrativi e sulla destinazione di maggiori entrate da contrasto all’evasione fiscale, lamentando la lesione delle proprie attribuzioni finanziarie statutarie. In seguito a un accordo con il Governo del 2014, entrambe hanno rinunciato ai ricorsi.
La questione di legittimità costituzionale
Le questioni riguardavano l’art. 1, commi 25, 28 e 299, della legge n. 228 del 2012, censurati in riferimento agli artt. 75, 79 e 104 dello statuto del Trentino-Alto Adige e alle relative norme di attuazione, oltre al principio di leale collaborazione. Le Province lamentavano la sottrazione di entrate tributarie a esse spettanti.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato estinti i processi. Le rinunce ai ricorsi delle Province, accettate dal Presidente del Consiglio dei ministri, determinano l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative.
Il principio
La rinuncia al ricorso da parte delle ricorrenti, se accettata dalla parte resistente costituita, estingue il processo costituzionale, senza esame del merito delle questioni sollevate.
Domande e risposte
Perché i processi sono stati dichiarati estinti?
Perché le Province autonome hanno rinunciato ai ricorsi e il Governo ha accettato le rinunce, in attuazione di un accordo in materia di finanza pubblica.
La Corte ha esaminato il merito delle censure?
No. L’estinzione del processo per rinuncia accettata preclude ogni decisione sul merito delle questioni.
Quale norma disciplina l’estinzione per rinuncia?
L’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
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