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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 62-quater del d.lgs. n. 504 del 1995, nel testo originario, nella parte in cui assoggettava a imposta di consumo del 58,5% anche i prodotti senza nicotina e i dispositivi per le sigarette elettroniche.
Di cosa si tratta
La norma impugnata estendeva l’imposta di consumo prevista per i tabacchi anche ai prodotti per le sigarette elettroniche, compresi quelli privi di nicotina e i dispositivi meccanici ed elettronici, equiparandoli ai tabacchi lavorati.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio aveva sollevato, con due ordinanze, questione di legittimità costituzionale dell’art. 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico accise), nel testo originario antecedente alle modifiche del d.lgs. n. 188 del 2014.
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui sottoponeva a imposta di consumo, nella misura del 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico, i prodotti non contenenti nicotina idonei a sostituire i tabacchi lavorati, nonchè i dispositivi meccanici ed elettronici e le parti di ricambio che ne consentono il consumo.
Il principio
L’equiparazione fiscale ai tabacchi lavorati dei prodotti per le sigarette elettroniche privi di nicotina e dei relativi dispositivi è costituzionalmente illegittima, perchè accomuna situazioni eterogenee assoggettando alla medesima imposta beni privi delle caratteristiche che giustificano la tassazione dei tabacchi.
Domande e risposte
Che cosa prevedeva la norma annullata?
Estendeva l’imposta di consumo dei tabacchi, nella misura del 58,5% del prezzo di vendita, anche ai prodotti senza nicotina e ai dispositivi delle sigarette elettroniche.
Perchè la Corte l’ha ritenuta illegittima?
Perchè assoggettava alla stessa imposta dei tabacchi beni privi di nicotina e dispositivi che non presentano le caratteristiche che giustificano la tassazione dei tabacchi lavorati, equiparando situazioni diverse.
La sigaretta elettronica resta del tutto esente?
La pronuncia colpisce lo specifico regime impositivo censurato nel testo originario della norma; la materia è stata poi ridisciplinata dal legislatore con interventi successivi (d.lgs. n. 188 del 2014).
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza tributaria, sotto il profilo dell’equiparazione di situazioni eterogenee
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