Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato l’estinzione del processo relativo alla legge della Regione Abruzzo sulla cooperazione allo sviluppo, impugnata dallo Stato.
Di cosa si tratta
Nei giudizi in via principale, se il ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte accetta, oppure ricorrono le condizioni previste dalle norme integrative, il processo si estingue senza una decisione nel merito sulla legittimità della legge.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 6, comma 2, 7, commi 1 e 8, lettere d), e), g) ed i), e l’art. 8, commi 1 e 2, della legge della Regione Abruzzo n. 5 del 2014 (Interventi regionali per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale), con ricorso in via principale.
La decisione della Corte
La Corte, con ordinanza, ha dichiarato l’estinzione del processo.
Il principio
L’estinzione del processo chiude il giudizio costituzionale senza esame del merito, quando ne ricorrono i presupposti processuali: la legge regionale impugnata resta in vigore.
Domande e risposte
Cosa comporta l’estinzione del processo?
La chiusura del giudizio senza decisione sul merito: la Corte non si pronuncia sulla legittimità della legge.
La legge abruzzese è stata annullata?
No: con l’estinzione del processo la disposizione impugnata non è stata dichiarata incostituzionale.
Che tipo di provvedimento è?
Un’ordinanza della Corte costituzionale, non una sentenza, perché definisce il giudizio in via processuale.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.