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La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Bari, senza decidere nel merito la questione di legittimità costituzionale. Spetterà al giudice rimettente riesaminare se e come riproporre il dubbio di costituzionalità.
Di cosa si tratta
Quando, dopo che il giudice ha sollevato una questione di legittimità costituzionale, il quadro normativo o processuale muta, la Corte può restituire gli atti al giudice rimettente perché valuti nuovamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce delle novità.
La questione di legittimità costituzionale
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal Tribunale ordinario di Bari. La Corte, con l’ordinanza in epigrafe, non ha esaminato il merito ma ha ritenuto necessario rimettere la valutazione al giudice a quo.
La decisione della Corte
Con l’ordinanza n. 163 del 2016 la Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Bari.
Il principio
La restituzione degli atti al giudice rimettente impone a quest’ultimo di rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione, eventualmente alla luce di sopravvenienze normative o giurisprudenziali, prima di una nuova eventuale rimessione alla Corte.
Domande e risposte
Che cosa significa «restituzione degli atti» al giudice?
Significa che la Corte rinvia il fascicolo al giudice che aveva sollevato la questione, perché la riesamini prima di un’eventuale nuova rimessione.
La Corte ha deciso se la norma è legittima?
No: non si è pronunciata nel merito, limitandosi a ordinare la restituzione degli atti al Tribunale di Bari.
Perché la Corte restituisce gli atti invece di decidere?
Di norma perché il quadro normativo o processuale è mutato e il giudice deve rivalutare se la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata.
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