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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 73, comma 1, del Testo unico sugli stupefacenti (d.P.R. n. 309 del 1990), che fissa per i fatti di droga non lievi la pena minima di otto anni di reclusione. Mancava un parametro che consentisse di individuare una soluzione costituzionalmente obbligata.

Di cosa si tratta

Dopo la sentenza n. 32 del 2014, che aveva annullato per vizio procedurale la riforma del 2006, è tornato in vigore il testo dell’art. 73, comma 1, che punisce i fatti di droga non lievi con la reclusione da otto a venti anni. I fatti di lieve entità (comma 5) sono invece puniti con la reclusione da sei mesi a quattro anni: tra il minimo del comma 1 e il massimo del comma 5 c’è un salto di quattro anni.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Perugia ha censurato l’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, ritenendo irragionevole il trattamento sanzionatorio (con una pena minima molto più elevata rispetto al massimo prevista per i fatti lievi) e non conforme al principio di personalità e proporzionalità della pena.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. La determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nell’ampia discrezionalità del legislatore; perchè la Corte possa intervenire occorre che il giudice indichi un tertium comparationis che consenta di rinvenire una soluzione costituzionalmente obbligata. Il rimettente si era invece limitato a chiedere l’annullamento della pena, senza indicare quale trattamento sarebbe conforme a Costituzione. L’eventuale accoglimento avrebbe inoltre privato di sanzione il fatto non lieve, aggravando l’irragionevolezza denunciata.

Il principio

La determinazione della misura della pena spetta alla discrezionalità del legislatore: la Corte può intervenire solo se il giudice individua un tertium comparationis che indichi una soluzione costituzionalmente obbligata, in presenza di discipline manifestamente arbitrarie o irragionevoli, senza sostituire le proprie valutazioni a quelle del legislatore.

Domande e risposte

Qual è la pena per i fatti di droga non lievi?

Dopo la sentenza n. 32 del 2014, l’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 punisce i fatti non lievi con la reclusione da otto a venti anni e la multa, mentre i fatti lievi (comma 5) sono puniti con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Perchè la Corte non ha ridotto la pena minima?

Perchè la determinazione della pena spetta al legislatore: il giudice non aveva indicato un tertium comparationis che permettesse di individuare una soluzione costituzionalmente obbligata.

Cosa è un tertium comparationis?

E’ un termine di paragone già presente nell’ordinamento (ad esempio una fattispecie analoga) che consente alla Corte di emendare la pena irragionevole rinviando a grandezze già rinvenibili nel sistema, senza creare ex novo la sanzione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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