Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara estinto il processo limitatamente a una delle questioni promosse dalla Regione Lombardia, in seguito alla rinuncia accettata dal Governo, riservando a separate pronunce la decisione sulle altre questioni.

Di cosa si tratta

La Regione Lombardia aveva impugnato in via principale alcune disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014). In corso di giudizio la Regione ha rinunciato a una delle censure, mentre le altre restano da decidere.

La questione di legittimità costituzionale

Oggetto della rinuncia era la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), promossa in via principale dalla Regione Lombardia.

La decisione della Corte

La Corte ha riservato a separate pronunce la decisione delle altre questioni e ha dichiarato estinto il processo relativo alla sola questione sull’art. 1, comma 20, della legge n. 190 del 2014, per effetto della rinuncia accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il principio

Nel giudizio in via principale la rinuncia parziale al ricorso, accettata dalla controparte, comporta l’estinzione del processo limitatamente alle questioni rinunciate, ferma restando la trattazione separata delle altre.

Domande e risposte

Che cosa significa estinzione parziale?

Significa che la Corte chiude il giudizio solo su alcune questioni (quelle rinunciate), mentre le altre vengono decise con pronunce successive.

Quale norma riguardava la rinuncia?

L’art. 1, comma 20, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).

C’è stata una decisione nel merito?

No, non per la questione rinunciata: su di essa la Corte non si è pronunciata.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.