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La Corte costituzionale dichiara illegittimo il divieto di far prevalere, sulla recidiva reiterata, l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità nei reati di bancarotta. Il giudice torna libero di considerare prevalente l’attenuante quando il danno è minimo.
Di cosa si tratta
Nel giudizio di bilanciamento tra circostanze, l’art. 69, quarto comma, del codice penale (come modificato nel 2005) vietava di considerare prevalenti certe attenuanti sulla recidiva reiterata. Tra queste, l’attenuante del danno di speciale tenuità prevista per i reati di bancarotta. Il risultato: pene uguali per bancarotte milionarie e per condotte di minima offensività.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Ancona aveva sollevato la questione sull’art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui vietava la prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 219, terzo comma, del r.d. n. 267 del 1942 (legge fallimentare) sulla recidiva reiterata dell’art. 99, quarto comma, cod. pen. Parametri: artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. nella parte in cui prevedeva quel divieto di prevalenza. Il giudice può quindi nuovamente riconoscere prevalente l’attenuante del danno lieve sulla recidiva reiterata.
Il principio
L’automatismo che impedisce al giudice di far prevalere un’attenuante fondata sull’entità del danno viola i principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità della pena: pene identiche per fatti enormemente diversi sono incompatibili con la funzione rieducativa e con il principio di offensività.
Domande e risposte
Cosa cambia per chi è imputato di bancarotta con recidiva reiterata?
Il giudice può di nuovo valutare prevalente l’attenuante del danno di speciale tenuità sulla recidiva, evitando pene sproporzionate per condotte minime.
La recidiva reiterata viene cancellata?
No: resta. Cade solo il divieto assoluto di far prevalere su di essa quella specifica attenuante; il bilanciamento torna alla valutazione del giudice.
Perché il vecchio automatismo era incostituzionale?
Perché portava a punire allo stesso modo bancarotte gravissime e condotte di minima offensività, in contrasto con uguaglianza, proporzionalità e finalità rieducativa della pena.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza e ragionevolezza, violati dall’equiparazione di fatti diversi.
- Art. 25 della Costituzione — principio di offensività, legato al disvalore del fatto commesso.
- Art. 27 della Costituzione — proporzionalità e funzione rieducativa della pena.
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