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La Corte dichiara illegittima la norma che, modificando l’art. 2776 del codice civile, aveva esteso retroattivamente il privilegio dei crediti tributari a danno della vittima di reato già titolare di una provvisionale; respinge invece la censura sull’art. 2776 c.c.
Di cosa si tratta
La vittima di una violenza sessuale aveva ottenuto una provvisionale e avviato l’esecuzione sull’immobile del condannato. Per effetto di una novella, il ricavato veniva però attribuito interamente al fisco (Equitalia), in forza del privilegio sussidiario esteso ai crediti tributari. Il giudice di Forlì ha sollevato la questione.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 2776, terzo comma, del codice civile, come modificato dall’art. 23, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e lo stesso art. 23, comma 39, del d.l. n. 98 del 2011, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione. Giudice rimettente: il Giudice istruttore del Tribunale ordinario di Forlì, sezione civile.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 39, ultimo periodo, del d.l. n. 98 del 2011 (la disposizione transitoria che applicava la novella ai crediti già sorti); ha invece dichiarato non fondata la questione sull’art. 2776, terzo comma, cod. civ.
Il principio
È illegittima l’applicazione retroattiva di un privilegio che incide su situazioni già definite, ledendo l’affidamento e la parità di trattamento; la disciplina a regime del privilegio, invece, rientra nella discrezionalità del legislatore.
Domande e risposte
Cosa è stato dichiarato illegittimo, esattamente?
Solo la parte transitoria (ultimo periodo dell’art. 23, comma 39) che estendeva il nuovo privilegio anche ai crediti già esistenti.
L’art. 2776 del codice civile resta valido?
Sì. La questione sul terzo comma dell’art. 2776 c.c. è stata dichiarata non fondata.
Cosa cambia per la vittima di reato?
Per i crediti già sorti non opera l’estensione retroattiva del privilegio fiscale, a tutela dell’affidamento del creditore.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — invocato sotto il profilo dell’eguaglianza e della tutela dell’affidamento
- Art. 111 della Costituzione — invocato in relazione alla retroattività della disciplina
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