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La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione sulla custodia cautelare in carcere prevista in via pressoché obbligatoria per chi è accusato di associazione di tipo mafioso (art. 275, comma 3, del codice di procedura penale).
Di cosa si tratta
Per alcuni reati gravissimi, tra cui l’associazione di tipo mafioso, la legge presume che la custodia in carcere sia l’unica misura cautelare adeguata, salvo prova contraria di insussistenza delle esigenze cautelari. Il giudice rimettente ha dubitato della ragionevolezza di questa presunzione rispetto ai diversi ruoli degli associati.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Torino ha sollevato questione sull’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede una presunzione di adeguatezza della sola custodia carceraria per il reato di associazione mafiosa.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale.
Il principio
La presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per il reato di associazione di tipo mafioso non è irragionevole, perché trova fondamento nelle peculiari caratteristiche del vincolo associativo mafioso, idoneo a giustificare un trattamento cautelare differenziato.
Domande e risposte
Che cos’è la presunzione dell’art. 275, comma 3, c.p.p.?
È la regola per cui, per i reati più gravi come l’associazione mafiosa, si presume che solo la custodia in carcere sia adeguata, salvo prova contraria.
Perché per la mafia la presunzione è legittima?
Per la peculiare natura del vincolo associativo mafioso, stabile e idoneo a persistere, che giustifica un regime cautelare più rigoroso.
La Corte ha annullato la norma?
No. Ha dichiarato la questione manifestamente infondata, confermando la legittimità della disciplina.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro invocato
- Art. 13 della Costituzione — primo comma: inviolabilità della libertà personale, parametro invocato
- Art. 27 della Costituzione — secondo comma: presunzione di non colpevolezza, parametro invocato
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