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La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché valuti nuovamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce delle norme sopravvenute in materia di enti locali piemontesi.
Di cosa si tratta
Il TAR del Piemonte aveva sollevato questioni su alcune disposizioni regionali in materia di enti locali, nell’ambito di una controversia che coinvolgeva una Comunità montana e la Regione Piemonte.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 12, 14 e 16 della legge Regione Piemonte n. 11/2012 (disposizioni organiche in materia di enti locali). Rimettente: Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, senza decidere nel merito.
Il principio
Quando sopravvengono modifiche normative che incidono sul quadro di riferimento, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo perché rivaluti la perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza della questione.
Domande e risposte
Cosa significa «restituzione degli atti»?
È la decisione con cui la Corte rinvia il fascicolo al giudice rimettente, di norma per modifiche normative sopravvenute (ius superveniens), perché riesamini la questione.
La questione è stata decisa nel merito?
No. La Corte non si è pronunciata sulla fondatezza: ha demandato al giudice una nuova valutazione.
Cosa deve fare ora il giudice rimettente?
Deve verificare se, alla luce delle nuove norme, la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata, eventualmente risollevandola.
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