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La Corte costituzionale ha deciso il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto contro lo Stato a proposito del controllo della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari. Ha dichiarato in parte inammissibili le censure e per il resto respinto il ricorso, riconoscendo la legittimità del controllo.
Di cosa si tratta
I gruppi consiliari regionali ricevono fondi pubblici e devono rendicontare le spese sostenute. La Corte dei conti verifica la regolarità di questi rendiconti. La Regione Veneto contestava una deliberazione della sezione regionale di controllo per il Veneto, ritenendo che invadesse le proprie attribuzioni.
La questione di legittimità costituzionale
Il giudizio nasceva da un conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione Veneto contro lo Stato in relazione alla deliberazione n. 312 del 2015 della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, sulla verifica dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili alcune censure (quelle sulla richiesta di restituzione di somme e sulla rendicontazione di spese per il personale e per la comunicazione) e ha respinto per il resto il ricorso, affermando che spettava alla Corte dei conti operare la verifica della regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari sulla base dei criteri fissati dal d.P.C.m. del 21 dicembre 2012.
Il principio
Il controllo della Corte dei conti sulla regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali, condotto secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale, non lede l’autonomia della Regione: rientra tra le legittime funzioni di controllo sulla finanza pubblica.
Domande e risposte
Cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?
È il giudizio davanti alla Corte costituzionale con cui un ente (qui la Regione) contesta che lo Stato abbia invaso le proprie competenze, o viceversa.
La Corte dei conti poteva controllare i rendiconti dei gruppi consiliari?
Sì. La Corte ha riconosciuto che spettava alla Corte dei conti verificare la regolarità dei rendiconti sulla base dei criteri fissati dalla normativa statale.
Come si è concluso il ricorso del Veneto?
In parte le censure sono state dichiarate inammissibili e per il resto il ricorso è stato respinto.
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