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La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente: lo ius superveniens impone di rivalutare la rilevanza della questione sulle norme del pignoramento presso terzi.
Di cosa si tratta
Un giudice dell’esecuzione del Tribunale di Viterbo aveva dubitato della legittimità delle norme che, riformando gli artt. 548 e 549 del codice di procedura civile, disciplinano gli effetti della mancata o contestata dichiarazione del terzo nel pignoramento presso terzi.
La questione di legittimità costituzionale
La questione riguardava l’art. 1, comma 20, numeri 3) e 4), della legge n. 228 del 2012, sostitutivo degli artt. 548 e 549 c.p.c., sollevata dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Viterbo.
La decisione della Corte
La Corte non ha deciso nel merito: ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente, perché valuti nuovamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza alla luce delle modifiche normative sopravvenute.
Il principio
In presenza di uno ius superveniens che incide sulla disciplina censurata, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo affinché riconsideri la rilevanza della questione nel giudizio in corso.
Domande e risposte
Cosa vuol dire «restituzione degli atti»?
La Corte rinvia il caso al giudice che aveva sollevato la questione, perché la riesamini alla luce di norme nuove.
La questione è stata respinta?
No. Non c’è stata una decisione di merito: il giudice dovrà rivalutare se proporla di nuovo.
Cosa sono gli artt. 548 e 549 c.p.c.?
Norme sul pignoramento presso terzi, che regolano gli effetti della dichiarazione del terzo debitore.
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