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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 278 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 3, primo comma, numeri 3) e 8), della legge n. 75 del 1958 (legge Merlin), che puniscono la tolleranza abituale e il favoreggiamento della prostituzione, anche quando questa è volontariamente e consapevolmente esercitata.

Di cosa si tratta

La legge Merlin punisce, tra l’altro, chi tollera abitualmente la prostituzione e chi la favorisce. Nel processo a quo era contestato il reato a soggetti che avrebbero agevolato l’attività di prostituzione altrui. Il giudice rimettente dubitava che fosse legittimo punire tali condotte quando la prostituzione è liberamente scelta.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia ha sollevato questioni in riferimento agli artt. 13, 25 e 27 della Costituzione, lamentando la violazione del principio di offensività e, per il favoreggiamento, del principio di precisione, trattandosi a suo avviso di un reato a forma libera dai confini indefiniti.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha ritenuto che le incriminazioni della tolleranza e del favoreggiamento della prostituzione non violino né il principio di offensività né quello di precisione, rientrando nella discrezionalità del legislatore la scelta di sanzionare le condotte parallele alla prostituzione.

Il principio

Le fattispecie di tolleranza abituale e favoreggiamento della prostituzione previste dalla legge Merlin sono compatibili con i principi costituzionali di offensività e determinatezza, anche quando la prostituzione è esercitata volontariamente.

Domande e risposte

Cosa puniscono le norme esaminate?

La tolleranza abituale della prostituzione e il favoreggiamento della prostituzione, previsti dall’art. 3 della legge n. 75 del 1958.

Era in discussione la punibilità di chi si prostituisce?

No: in discussione erano le condotte parallele di terzi (tolleranza e favoreggiamento), non l’esercizio della prostituzione in sé.

Qual è stato l’esito?

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, confermando la legittimità delle norme.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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