Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 464 del codice di procedura penale, perché il giudice rimettente aveva censurato una norma non applicabile al caso (aberratio ictus), sbagliando bersaglio.
Di cosa si tratta
Il caso nasce da un’opposizione a decreto penale di condanna con richiesta di applicazione della pena. Il giudice per le indagini preliminari dubitava che la propria competenza, dipendente dalla scelta del pubblico ministero sul tipo di azione, violasse il principio del giudice naturale precostituito per legge.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 464 del codice di procedura penale, in riferimento all’art. 25, primo comma, della Costituzione, su ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Venezia.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione.
Il principio
L’art. 464 cod. proc. pen., contenuto nel sesto libro del codice, non trova applicazione nel giudizio con citazione diretta, dove la competenza a definire il rito alternativo è attribuita al giudice per le indagini preliminari direttamente dall’art. 557 cod. proc. pen., norma non censurata. A causa di questa aberratio ictus — l’errore sull’individuazione della norma da impugnare — la questione è manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
Cos’è l’aberratio ictus in questo contesto?
È l’errore del giudice rimettente che impugna una norma diversa da quella effettivamente applicabile al caso: la censura, colpendo il bersaglio sbagliato, rende la questione inammissibile.
Perché l’art. 464 non si applicava al caso?
Perché nel giudizio con citazione diretta la competenza sul rito alternativo è attribuita al giudice per le indagini preliminari dall’art. 557 cod. proc. pen., norma speciale non oggetto di censura.
Cosa garantisce l’art. 25 Cost. richiamato?
Il principio del giudice naturale precostituito per legge, cioè che nessuno può essere distolto dal giudice individuato in via generale e astratta dalla legge.
Norme collegate
- Art. 25 della Costituzione — principio del giudice naturale precostituito per legge invocato come parametro
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.