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Con l’ordinanza n. 204 del 2019 la Corte costituzionale, nell’ambito del giudizio di legittimità sulle norme relative all’ILVA, ha dichiarato ammissibile l’intervento spiegato da ArcelorMittal Italia spa.
Di cosa si tratta
Il giudizio verteva sull’art. 2, comma 5, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 (sulle imprese di interesse strategico nazionale in crisi e sullo sviluppo dell’area di Taranto), più volte modificato dai successivi decreti sull’ILVA. ArcelorMittal Italia spa, cessionaria dei complessi aziendali, ha chiesto di intervenire nel processo costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
La questione di fondo riguarda la disciplina speciale dettata per consentire la prosecuzione dell’attività produttiva dello stabilimento siderurgico in presenza di esigenze di tutela della salute, dell’ambiente e dell’occupazione. Con questa ordinanza, tuttavia, la Corte non ha affrontato il merito, ma una questione preliminare sulla partecipazione di un soggetto privato al giudizio.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato ammissibile l’intervento spiegato dall’ArcelorMittal Italia spa. La pronuncia ha quindi natura processuale: riconosce alla società, in quanto titolare di una posizione qualificata, la facoltà di partecipare al giudizio di legittimità costituzionale, riservando ad altra sede la decisione di merito.
Il principio
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è ammesso l’intervento del terzo titolare di un interesse qualificato e direttamente inciso dall’esito del giudizio; tale è la posizione del soggetto cessionario dei complessi aziendali oggetto della disciplina speciale impugnata.
Domande e risposte
La Corte ha deciso sulle norme ILVA?
No. Con questa ordinanza ha risolto solo una questione preliminare, ammettendo l’intervento di ArcelorMittal nel processo.
Perché ArcelorMittal poteva intervenire?
Perché, in quanto cessionaria dei complessi aziendali interessati dalla disciplina impugnata, era titolare di una posizione qualificata incisa dall’esito del giudizio.
Cosa accade dopo questa ordinanza?
Il giudizio prosegue verso la decisione di merito sulle questioni di legittimità costituzionale relative alla disciplina ILVA.
Norme collegate
- Art. 32 della Costituzione — tutela il diritto alla salute, al centro della vicenda ILVA.
- Art. 41 della Costituzione — disciplina la libertà di iniziativa economica e i suoi limiti.
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